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Sentenza

Sentenza n. 36/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 91/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 212/2024 del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.05.2024, notificata il 24.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi euro 3.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva accertato il diritto al beneficio annuale di euro 500,00 per sei anni scolastici e condannato il Ministero all'accredito complessivo di euro 3.000,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 24 maggio 2024, il Ministero non aveva eseguito la pronuncia, salvo il pagamento delle spese legali del giudizio presupposto. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese processuali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata al Ministero, che era passata in giudicato e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza presupposta, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario è stato autorizzato, in caso di incapienza dei fondi ordinari, a ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari, in considerazione della serialità e della standardizzazione dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto in forza della sentenza presupposta.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, alle quali la sentenza presupposta ha rinviato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato ... completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali ... entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 30/1997

    Consente, secondo quanto stabilito dal TAR, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di condanna al pagamento o all'attribuzione di una prestazione nei confronti di un'amministrazione statale è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e sono decorsi inutilmente 120 giorni dalla notificazione, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione coattiva del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a intervenire automaticamente in caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega a un dirigente territoriale, e può utilizzare gli strumenti contabili previsti dall'ordinamento per assicurare l'esecuzione del giudicato, compreso il pagamento in conto sospeso quando ricorrano i presupposti.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso specifico per l'attività commissariale.
  • La natura seriale e l'elevata standardizzazione dell'attività difensiva possono essere valorizzate dal giudice nella liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, pur ponendo le spese a carico dell'amministrazione soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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