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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15958/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (medico specializzando)

La controversia

Un laureato in medicina aveva frequentato una scuola di specializzazione tra il 2004 e il 2006, percependo una retribuzione ritenuta inferiore a quella dovuta. Assunto che il minore compenso dipendesse dalla tardiva attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE, aveva convenuto in giudizio vari enti pubblici chiedendo il risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione di alcuni convenuti e rigettato nel merito la domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio, condannando l'attore alle spese. In appello, l'attore aveva impugnato soltanto la statuizione sulle spese, chiedendone la compensazione. La Corte d'appello, pur accogliendo il gravame sulle spese, aveva esaminato anche il merito della domanda risarcitoria e aveva ritenuto soccombente l'appellante, condannandolo al 75% delle spese del grado. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha denunciato extrapetizione, sostenendo che la Corte territoriale aveva deciso su un tema non devoluto, poiché l'appello riguardava esclusivamente le spese e non il merito, con conseguente illegittimità anche della condanna alle spese di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il vizio di extrapetizione perché, essendo stata impugnata solo la regolazione delle spese di primo grado, la Corte d'appello non poteva riesaminare il merito della domanda risarcitoria né qualificare soccombente l'appellante su una questione non devoluta. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza senza rinvio sul punto e ha deciso nel merito, confermando la compensazione delle spese di primo grado, ma condannando solidalmente gli enti appellati a rifondere all'attore le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di legittimità, perché sul solo thema decidendum residuo essi erano risultati soccombenti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudice di appello non può pronunciare su capi o questioni non devoluti dall'impugnazione: se l'appello investe solo la statuizione sulle spese, il merito della controversia resta precluso.
  • La qualificazione della soccombenza in appello va compiuta esclusivamente in relazione alle questioni effettivamente sottoposte al giudice d'appello; non è legittima una condanna alle spese fondata sull'esame di un tema non devoluto.
  • Quando la questione di diritto è definibile senza ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, anche limitatamente al regolamento delle spese.
  • Le spese del grado di impugnazione seguono l'effettiva soccombenza sul solo oggetto devoluto al giudice dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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