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Sentenza

Sentenza n. 277/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 515/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari -Sezione Lavoro in data 26.03.2025, pubblicata in pari data, avente a oggetto il riconoscimento della carta del docente nonché le differenze retributive dell'indennità di ferie;

Giustizia amministrativa202500933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e l'accredito di 500 euro sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 18 aprile 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di 326,61 euro, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché al riconoscimento, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, di 500 euro, oltre accessori. Dopo la notifica del titolo, l'Amministrazione aveva provveduto alle spese legali e, nelle more del giudizio di ottemperanza, anche all'indennità sostitutiva delle ferie, ma non risultava aver attribuito il beneficio della carta del docente. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza, anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, poiché il relativo pagamento era intervenuto nelle more ed era stato riconosciuto dalla ricorrente. Per la residua domanda, il ricorso è stato accolto: il giudice ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cagliari, la sua rituale notificazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato, riconoscendo anche il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza al giudicato; il TAR ha esercitato tali poteri per imporre al Ministero l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica della decisione sull'ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, ha consentito di proporre il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso; il TAR ha autorizzato il commissario ad acta a utilizzare tale strumento per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza del giudice del lavoro, da eseguire, prevedeva il riconoscimento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente l'adozione di tutti gli atti necessari per la completa esecuzione del comando giudiziale, quando sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue solo una parte delle statuizioni contenute nel giudicato, la cessazione della materia del contendere va dichiarata limitatamente alla parte ormai soddisfatta, mentre il ricorso resta procedibile e fondato per le obbligazioni ancora ineseguite.
  • In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario incaricato di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari entro il termine assegnato.
  • Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un giudicato può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando le funzioni commissariali sono attribuite a un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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