Sentenza n. 1073/2026 - Catania, Sezione 4
per l'esecuzione del giudicato, formatosi sulla sentenza n. 1085 del Tribunale di Catania sezione lavoro, emessa in data 23.02.2024 nel procedimento iscritto al n. 9197/2023 RG, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da Rocca Samantha Venera, è stato dichiarato il diritto della stessa di fruire della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; per l'effetto condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui motivazione per un valore complessivo di € 1.500,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Catania che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1085/2024 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre accessori. Nel corso del giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente eseguito il titolo giudiziale e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata mediante l'esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione del giudicato è intervenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, se effettivamente dovuto e versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato oggetto di ottemperanza.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
È richiamato dal giudicato presupposto per la determinazione degli accessori dovuti.
Richiama l'applicazione dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991 agli accessori riconosciuti dal giudicato presupposto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo e la pretesa del ricorrente risulta completamente soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: se l'Amministrazione adempie soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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