Ordinanza n. 1723/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 di revoca del programma di protezione speciale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del 26 novembre 2025, notificato il 30 dicembre 2025, con cui la Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 ha deliberato la revoca del programma di protezione speciale, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nella fase cautelare il ricorrente ha contestato la legittimità della revoca, senza che dal testo dell'ordinanza emergano in dettaglio i singoli motivi di ricorso. L'amministrazione si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenuto, con sommario esame proprio della fase cautelare, che le risultanze istruttorie evidenziassero numerose inadempienze contestate e accertate a carico del ricorrente rispetto agli obblighi assunti quale collaboratore di giustizia, il Collegio ha escluso il fumus boni iuris. Ha inoltre valorizzato il fatto che il ricorrente fosse stato già diffidato nel giugno 2025, dopo la riammissione nel programma disposta nel luglio 2023 in esecuzione di una precedente sentenza del TAR, nonché l'esistenza di pareri conformi e favorevoli alla revoca espressi dalle autorità giudiziarie competenti. Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto, allo stato, esente dalle censure dedotte. Difettando gli elementi necessari per la tutela cautelare e risultando prevalenti gli interessi pubblici primari di settore rispetto alle esigenze dell'istante, la sospensione è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 l. 15 marzo 1991, n. 82
Individua la Commissione Centrale che ha adottato il provvedimento di revoca del programma di protezione speciale.
Richiede la sussistenza degli elementi necessari per concedere la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha escluso il fumus boni iuris e ha ritenuto prevalenti gli interessi pubblici primari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, al sommario esame proprio della fase incidentale, le risultanze istruttorie e gli atti acquisiti depongano per l'assenza del fumus boni iuris.
- La revoca di un programma di protezione nei confronti di un collaboratore di giustizia può ritenersi cautelarmente sorretta da adeguato fumus di legittimità quando siano emerse e accertate numerose inadempienze rispetto agli obblighi assunti, soprattutto se l'interessato era stato previamente diffidato.
- Nella valutazione cautelare relativa alla revoca di misure di protezione, assumono rilievo i pareri conformi e favorevoli alla revoca espressi dalle autorità giudiziarie competenti.
- La tutela cautelare deve essere negata quando, in assenza degli elementi necessari richiesti dall'art. 55 c.p.a., gli interessi pubblici primari perseguiti dal programma di protezione risultino prevalenti rispetto alle esigenze individuali del richiedente.
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