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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11696/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava che somme liquidate con un lodo arbitrale (per lavori in appalto con ANAS) costituivano maggior corrispettivo soggetto a IVA e non importi soggetti a imposta di registro; ha quindi emesso avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP per il 2007 e relative sanzioni. La controversia riguarda la qualificazione tributaria delle somme riconosciute con il lodo (IVA vs imposta di registro), il periodo di decadenza per l'accertamento (se il termine triennale dell'art. 76 D.P.R. 131/1986 per la registrazione sia applicabile o il termine previsto per l'IVA dall'art. 57 D.P.R. 633/1972), e la correttezza della motivazione della CTR in relazione anche alle imposte dirette.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia ritenendo fondati i due motivi: (1) sotto il profilo della decorrenza dei termini, la CTR ha errato applicando il termine triennale dell'imposta di registro perché la qualificazione delle somme come maggior corrispettivo soggette a IVA non è stata adeguatamente esaminata; pertanto l'avviso notificato era tempestivo secondo l'art. 57 D.P.R. 633/1972; (2) la CTR ha annullato l'accertamento per Iva, Ires e Irap con motivazione insufficiente e non ha dato adeguata motivazione per le imposte dirette, limitandosi a un generico 'assorbimento' delle altre eccezioni. Per questi motivi la sentenza della CTR è cassata e la causa è rinviata alla CTR competente in diversa composizione per nuovo esame, con precisazione che quest'ultima potrà valutare anche l'eventuale applicazione dello ius superveniens in materia sanzionatoria.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (imposta di registro)

    la nota II all'art. 8 della tariffa - parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 prevede che i provvedimenti giudiziari (ivi compresi i lodi arbitrali) «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura» «non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico»

    La norma esclude l'applicazione dell'imposta di registro, nella parte in cui il provvedimento giudiziale disponga pagamenti che in realtà costituiscono corrispettivi soggetti a IVA; ma la determinazione se una somma sia corrispettivo soggetto a IVA richiede accertamento di merito e non consente di consolidare automaticamente la tassazione come da registrazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA)

    art. 57 (termine di decadenza) e art. 15 (fatture fuori campo IVA) citati nel testo

    Se le somme riconosciute costituiscono maggior corrispettivo soggetto a IVA, il termine per l'accertamento è disciplinato dall'art. 57 D.P.R. 633/1972; la qualificazione della natura della somma è determinante per stabilire il regime e il relativo termine di decadenza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (accertamento imposte sui redditi)

    art. 43 (termine per l'esercizio del potere accertativo)

    Per le imposte dirette il termine di decadenza segue le regole previste dal D.P.R. n. 600/1973; la Corte ha ricordato che i termini da applicare devono essere quelli operativi relativi alla specifica imposta contestata.

  • Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)

    art. 10, comma 3 (richiesta del contribuente di annullamento delle sanzioni)

    La contribuente aveva chiesto l'annullamento delle sanzioni anche ai sensi dello Statuto del contribuente; la Corte rinvia la questione alla CTR per esaminare anche profili sanzionatori, compreso l'eventuale applicazione di norme sopravvenute.

  • Codice di procedura civile

    art. 132, quarto comma, n. 4 (motivazione) e art. 360 (motivi di cassazione) citati nel testo

    La motivazione della decisione di merito deve essere chiara e congrua; la Cassazione ha ritenuto che la CTR abbia omesso adeguata motivazione riguardo alle imposte dirette e abbia fornito una motivazione apparente o insufficiente, integrando vizio di motivazione giudicabile in sede di cassazione.

  • Decreto legislativo 2 luglio 1992 n. 546 (processo tributario)

    art. 36 (motivazione della decisione)

    La sentenza della Commissione tributaria deve contenere le ragioni di fatto e di diritto; la Corte ha rilevato la carenza di motivazione della CTR sull'accertamento relativo alle imposte dirette.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento giudiziale (es. lodo arbitrale) dispone il pagamento di somme, bisogna prima accertare se tali somme costituiscono corrispettivo soggetto a IVA o sono di natura diversa: la qualificazione determina il tributo applicabile e il termine di decadenza per l'accertamento.
  • Se sussiste un dubbio sulla natura tributaria (imposta di registro vs IVA), l'Amministrazione può esercitare il potere di accertamento secondo il termine previsto per l'imposta che ritiene dovuta; l'organo giurisdizionale deve motivare specificamente la scelta e non limitarsi a richiamare il consolidamento o un generico 'assorbimento' delle altre questioni.
  • Il cd. principio del consolidamento del criterio impositivo (termine triennale per la registrazione) opera solo quando l'applicabilità dell'imposta di registro sia pacifica e ciò che è in discussione sia la sua misura; non opera se si contesta la diversa natura dell'imposta dovuta (imposizione alternativa).
  • In giudizio tributario è obbligatorio motivare separatamente le decisioni riguardanti imposte eterogenee (IVA vs imposte dirette); una pronuncia che estende un 'annulla tutto' senza trattare i profili distinti può essere cassata per carenza o apparenza di motivazione.
  • In caso di rinvio la Commissione di merito deve riesaminare la questione sostanziale (qualificazione delle somme, annotazioni contabili, anni di competenza e termini) e può altresì valutare l'applicazione di eventuali norme sanzionatorie sopravvenute.

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