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Ordinanza

Ordinanza n. 1749/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 607 del 2024 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il titolo giudiziale depositato agli atti risultava privo dei riferimenti identificativi necessari — numero della sentenza, data di pubblicazione e numero di ruolo generale — e non consentiva quindi di individuare con certezza il giudicato di cui si chiedeva l’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, onerando il ricorrente di depositare il titolo giudiziale completo dei riferimenti identificativi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., la mancata ottemperanza all’incombente potrà costituire fonte di argomenti di prova. L’ulteriore trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 settembre 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice verifica preliminarmente l’esistenza e l’identificabilità del titolo da eseguire.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata produzione della documentazione richiesta può consentire al giudice di trarre argomenti di prova ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve produrre un titolo giudiziale completo dei riferimenti identificativi necessari a verificarne l’esistenza, l’identità e il contenuto esecutivo.
  • Quando il titolo posto a fondamento dell’ottemperanza non è adeguatamente identificabile, il giudice può disporre un incombente istruttorio assegnando un termine perentorio per il deposito della documentazione mancante.
  • La mancata ottemperanza all’incombente istruttorio disposto nel giudizio amministrativo può essere valutata dal giudice come elemento dal quale trarre argomenti di prova ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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