Cassazione Civile, Ordinanza n. 11769/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto, in misura ordinaria, le imposte di registro, ipotecaria e catastale e applicato sanzioni, revocando le agevolazioni previste dalla L. 97/1994, art. 5-bis, di cui la società si era avvalsa al momento della registrazione dell'atto di acquisto di un compendio immobiliare. Il giudice tributario regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso originario ritenendo che la contribuente avesse prestato acquiescenza all'atto, pagando quanto dovuto e avvalendosi del ravvedimento operoso con riduzione delle sanzioni. In cassazione la società ha proposto sei motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, lamentando che la CTR avesse dichiarato l'inammissibilità senza spiegare adeguatamente le ragioni; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 13 d.lgs. 472/1997, sostenendo che il pagamento non integrasse ravvedimento operoso perché effettuato dopo la notifica dell'avviso e perché compiuto sulla base di un errore sulla debenza delle somme; con i motivi dal terzo al sesto ha censurato il fondamento sostanziale della pretesa impositiva, ma tali questioni sono rimaste assorbite dalla decisione d'appello sull'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della CTR era comprensibile e non apparente. Ha invece accolto, nei limiti della violazione di legge, il secondo motivo: l'art. 13 d.lgs. 472/1997 richiede che il pagamento avvenga prima che la violazione sia stata constatata o, comunque, prima dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento conosciute formalmente dal contribuente; nel caso concreto risultava che la notifica dell'avviso di irrogazione delle sanzioni era anteriore al pagamento in misura ridotta, sicché mancavano i presupposti del ravvedimento operoso. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in materia tributaria, il semplice pagamento o altre manifestazioni di adesione non integrano acquiescenza idonea a precludere l'impugnazione sull'an debeatur, salvo una rinuncia chiara, inequivoca e consapevole, e solo se la controversia sia già sorta e i termini di impugnazione siano ancora aperti. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La nullità della sentenza è configurabile solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio deducibile è la nullità della sentenza per motivazione assente o apparente, non il mero difetto di sufficienza del discorso motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012 non è più deducibile il semplice vizio di insufficienza motivazionale.
Il ravvedimento operoso è possibile solo se la violazione non sia già stata constatata e prima dell'inizio, formalmente conosciuto, di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento; il pagamento riduce la sanzione ma non elimina l'illecito.
Norma agevolativa richiamata quale base del beneficio fiscale fruito al momento della registrazione dell'atto di acquisto; la sua applicazione è stata poi contestata dall'Amministrazione con l'atto di liquidazione.
art. 11, comma 1, d.lgs. 472/1997
Richiamato indirettamente nella definizione dei soggetti obbligati rispetto alle attività di accertamento rilevanti ai fini del ravvedimento operoso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando il discorso motivazionale manchi del tutto, sia puramente apparente, oppure presenti contrasti irriducibili o tale perplessità da renderlo incomprensibile.
- Il ravvedimento operoso richiede che il pagamento delle sanzioni ridotte avvenga prima della constatazione della violazione o dell'avvio, formalmente conosciuto, di attività di accertamento; se la notifica dell'atto impositivo è già avvenuta, il ravvedimento non è configurabile.
- In materia tributaria, il mero pagamento del tributo o delle sanzioni, anche se accompagnato da richieste di rateizzazione o benefici, non integra di per sé acquiescenza idonea a precludere l'impugnazione sull'an debeatur; occorre una rinuncia espressa o un comportamento inequivoco riferibile a una controversia già insorta e ancora impugnabile.
- Le manifestazioni di adesione del contribuente sono rilevanti, al più, per il quantum debeatur e non impediscono automaticamente la contestazione della pretesa fiscale.
- Quando il giudice di merito definisce la controversia per una questione processuale preliminare, le censure sul merito della pretesa restano assorbite e possono essere riproposte al giudice di rinvio.
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