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Sentenza

Sentenza n. 4244/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 03/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza del 3 ottobre 2025, volta a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al regolamento (CE) n. 810/2009. Ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto. Il giudice ha ritenuto che l'attivazione del procedimento amministrativo abbia soddisfatto la pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione proposta contro il silenzio amministrativo e consente al giudice di verificare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    L'avvenuta attivazione del procedimento, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ha soddisfatto la pretesa azionata e giustificato la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione della controversia in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 9 del regolamento (CE) n. 810/2009

    richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

    È richiamato quale base normativa della richiesta di presentazione della domanda di visto; il giudice non ne svolge un'ulteriore interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e comportare la cessazione della materia del contendere.
  • La fissazione dell'appuntamento necessario per presentare una domanda di visto determina la cessazione della materia del contendere quando l'azione giudiziale era diretta esclusivamente a ottenere l'attivazione del relativo procedimento.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando, valutati il tempo trascorso tra l'istanza e il ricorso e il comportamento dell'amministrazione, questa abbia provveduto in tempi ragionevoli; resta possibile porre a suo carico la restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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