Cassazione Civile, Ordinanza n. 21795/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per un credito derivante da prestazioni di fornitura, manutenzione e assistenza software. La società ingiunta aveva proposto opposizione sostenendo che il contratto su cui si fondava il credito fosse cessato per scadenza del termine e che la clausola di automatico rinnovo fosse nulla o comunque inefficace. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto; il tribunale, in appello, aveva invece ritenuto valido ed efficace il contratto, operante il rinnovo automatico e non vessatoria la clausola perché resa operante indistintamente a favore di entrambe le parti. In cassazione la società opponente ha dedotto violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., sostenendo che la clausola di tacita proroga di un contratto di durata, inserita in condizioni generali o modulo predisposto unilateralmente, richiede specifica approvazione per iscritto e non perde natura vessatoria per il solo fatto di essere bilaterale o reciproca.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la tesi del tribunale secondo cui la clausola di automatico rinnovo non sarebbe vessatoria perché operante in modo indistinto per entrambi i contraenti. La Corte ha osservato, in primo luogo, che in un contratto sinallagmatico non è logicamente concepibile una proroga limitata a una sola parte, sicché ogni clausola di proroga automatica opera necessariamente per entrambe; in secondo luogo, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le clausole di tacita proroga o rinnovazione, se non specificamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., sono inefficaci anche se connotate da reciprocità e bilateralità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Massa, in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, previo accertamento in fatto della natura per adesione del contratto.
Norme richiamate
Le clausole che prevedono tacita proroga o rinnovazione del contratto, quando inserite in condizioni generali o in moduli predisposti unilateralmente, richiedono specifica approvazione per iscritto; la loro inefficacia non viene meno per il fatto che operino in modo reciproco e bilaterale.
Si applica alla disciplina delle condizioni generali e dei contratti conclusi mediante moduli o formulari; il giudice di rinvio deve verificare in fatto se il contratto fosse effettivamente per adesione.
Massime di principio
- La clausola di tacita proroga o rinnovazione di un contratto di durata rientra tra quelle che richiedono specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., quando il contratto sia predisposto unilateralmente o comunque rientri nello schema delle condizioni generali o dei moduli/formulari.
- La natura vessatoria della clausola di proroga automatica non è esclusa dalla sua reciprocità: la bilateralità degli effetti non elimina l'obbligo della specifica sottoscrizione prevista per le clausole onerose o particolarmente incisive.
- Nel valutare l'efficacia di una clausola di rinnovo automatico, il giudice deve preliminarmente accertare in fatto se il contratto abbia natura di contratto per adesione o sia stato liberamente negoziato, poiché da tale qualificazione dipende l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
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