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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16661/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio (art. 140-bis T.U.B.). L'imputato censura, in primo luogo, che la sua condotta non rientrerebbe nella fattispecie di esercizio abusivo di attività di mediazione creditizia perché non avrebbe effettivamente messo in contatto la clientela con istituti bancari, limitandosi a proporre la possibilità di ottenere finanziamenti (argomentazione secondo cui si tratterebbe della modalità esecutiva di truffe per le quali è intervenuta remissione di querela). In secondo luogo, lamenta violazione dell'art. 597 co. 3 c.p.p. per avere la Corte territoriale subordinato la già concessa sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza senza che il pubblico ministero avesse impugnato tale punto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte di Cassazione ha confermato che il reato di cui all'art. 140-bis T.U.B. è un reato di pericolo plurioffensivo finalizzato a tutelare il buon funzionamento del mercato creditizio e la fiducia dei risparmiatori; quindi non è necessario che l'agente abbia effettivamente concretizzato il contatto fra cliente e banca: è sufficiente che egli rappresenti alla clientela la sua capacità di intervenire presso gli istituti di credito, con comportamenti idonei a compromettere i beni giuridici tutelati. Alla luce delle risultanze di merito (proporsi al pubblico come mediatore creditizio senza essere iscritto all'elenco e richiedere somme facendo credere di poter ottenere finanziamenti mai concretizzati), la condanna è stata ritenuta legittima. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione del beneficio all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione per estratto sulla stampa, stante il precedente uso del beneficio da parte dell'imputato e la giurisprudenza che impone in tali casi la condizionalità del riconoscimento; pertanto non è stata ravvisata violazione dell'art. 597 co. 3 c.p.p. o del divieto di reformatio in peius.

Norme richiamate

  • art. 140-bis, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    "1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività' di agente in attività' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329. 2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329"

    La norma è interpretata come un reato di pericolo plurioffensivo: non richiede l'effettiva realizzazione del collegamento tra clientela e istituti di credito, ma rileva la rappresentazione verso il pubblico della capacità di operare come mediatore/ agente finanziario senza la prevista iscrizione, idonea a compromettere i beni giuridici tutelati (mercato creditizio, concorrenza, risparmio, interesse dei risparmiatori).

  • art. 128-quater, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    "è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, banche e Poste Italiane."

    Definisce la figura dell'agente in attività finanziaria e delimita l'ambito delle attività che richiedono iscrizione; serve a delimitare il perimetro operativo cui si applica l'art. 140-bis.

  • art. 128-sexies, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    "è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma."

    Definisce il mediatore creditizio come colui che mette in relazione banche/intermediari con la clientela; la Cassazione precisa che anche la mera rappresentazione della capacità di svolgere questa funzione, senza l'iscrizione, può integrare il reato quando idonea a creare pericolo per i beni tutelati.

  • art. 128-undecies, d.lgs. 385/1993 (T.U.B.)

    "provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge"

    Individua l'Organismo (O.A.M.) che gestisce gli elenchi e la verifica dei requisiti; evidenzia la funzione di controllo amministrativo che la norma penale intende tutelare indirettamente.

  • d.lgs. 13.8.2010, n. 141 (art. 11 e art. 25) - modifiche T.U.B.

    Ha introdotto il titolo relativo ad agenti e mediatori creditizi e ha inserito l'art. 140-bis nel T.U.B.; la modifica normativa mira a disciplinare e sanzionare l'esercizio di tali attività senza le previste abilitazioni/iscrizioni.

  • art. 165 c.p.

    Regola la sospensione condizionale della pena: se l'imputato ha già usufruito della sospensione in passato, la rinnovata concessione deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1; la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione imposta dalla Corte di appello.

  • art. 597 co. 3 c.p.p.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in ordine a possibili vizi procedurali nell'applicazione di misure in sede di appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura poiché la modifica delle condizioni della sospensione, in presenza di precedenti benefici, è consentita anche in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa e non costituisce reformatio in peius illegittima.

Massime di principio

  • Per il reato di esercizio abusivo di mediazione creditizia (art. 140-bis T.U.B.) non è necessario aver concretamente posto in relazione il cliente con una banca: è sufficiente rappresentare al pubblico la capacità di farlo senza essere iscritti negli elenchi previsti, se tale rappresentazione è idonea a ledere i beni giuridici tutelati.
  • La norma incriminatrice è un reato di pericolo plurioffensivo volto a tutelare il buon funzionamento del mercato creditizio, la concorrenza e la fiducia dei risparmiatori; pertanto comportamenti che simulano professionalità o abilitazioni e inducono il pubblico al pagamento o all'affidamento possono integrare il reato anche in assenza di erogazione effettiva di finanziamenti.
  • La mancanza dei requisiti soggettivi/di iscrizione (es. titolo di studio, iscrizione all'O.A.M.) aggrava la posizione dell'operatore e rende più agevole la configurazione del reato quando l'attività venga presentata al pubblico.
  • In tema di sospensione condizionale della pena, se l'imputato ha già usufruito del beneficio in passato, il giudice che intenda concederlo di nuovo è tenuto a subordinare la concessione all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 c.p.; la modifica in senso peggiorativo delle condizioni, disposta dal giudice d'appello in tali casi, non viola il divieto di reformatio in peius quando deriva dalla necessaria applicazione della norma.
  • Nelle controversie penali che riguardano attività professionali regolamentate, la documentazione pubblicitaria o la presentazione al pubblico (sito web, dichiarazioni di abilitazione) può assumere rilievo probatorio concreto ai fini della configurazione del reato di esercizio abusivo.

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