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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01157/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tasha Meritan impugnava l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto il 24/01/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento (2/11/2023). La Corte di appello aveva motivato l'inammissibilità con l'omesso deposito, da parte del difensore, del verbale di elezione di domicilio e del specifico mandato ad impugnare richiesti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. Il ricorso in Cassazione contestava: (i) la nullità del giudizio di appello per notifica del decreto di citazione effettuata solo telematicamente al difensore e non all'imputato detenuto, con conseguente applicazione dell'aumento di termine di cui all'art. 585, comma 1-bis; (ii) l'erronea applicazione degli artt. 581, 1-ter e 1-quater e 156 c.p.p., sostenendo che, essendo l'imputato detenuto per altra causa e presente in videoconferenza, non potevano essere richiesti domiciliazione e mandato come condizione di ammissibilità; (iii) vizio di motivazione circa lo stato detentivo e l'idoneità del domicilio carcerario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato preliminarmente la tempestività del ricorso per cassazione: il termine di quindici giorni è da ricollegare alla notificazione dell'ordinanza all'imputato (avvenuta il 22/07/2025), sicché il ricorso proposto il 03/06/2025 non è tardivo. Sulla questione di merito, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata perché la Corte di appello aveva applicato erroneamente gli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. In particolare: (a) l'art. 581, comma 1-ter (che impone la allegazione dell'elezione di domicilio quando l'appello è proposto dal difensore) non è applicabile se l'appellante era detenuto per altra causa al momento della proposizione dell'appello, dovendosi notificare il decreto direttamente al detenuto; (b) l'art. 581, comma 1-quater (che richiede mandato ed elezione di domicilio quando si proceda in assenza dell'imputato) non è applicabile perché dalla sentenza di primo grado risulta l'imputato presente in videoconferenza, e la partecipazione a distanza è equiparata all'aula per l'art. 133-ter c.p.p., senza elementi che facciano dubitare dell'effettiva partecipazione. Il terzo motivo è stato assorbito. L'ordinanza è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte di Appello di Napoli per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

    La Corte ha ritenuto che il comma 1-ter (obbligo di allegazione del verbale di elezione di domicilio quando l'appello è proposto dal difensore) non si applica se l'appellante è detenuto per altra causa al momento della proposizione dell'appello, essendo in tal caso necessaria la notifica a mani del detenuto. Il comma 1-quater (obbligo di mandato ed elezione quando si procede in assenza dell'imputato) non può trovare applicazione se il processo è celebrato con la presenza dell'imputato in videoconferenza, equiparata all'aula per l'art. 133-ter.

  • art. 591, comma 2 cod. proc. pen.

    Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità dell'impugnazione in camera di consiglio e stabilisce che l'ordinanza de plano è notificata a chi ha proposto l'impugnazione. Questo rende irrilevanti alcune irregolarità di notifica preliminari quando l'ordinanza è pronunciata senza instaurare il contraddittorio.

  • art. 585 cod. proc. pen., commi 1-bis e 3

    Il comma 1-bis prevede l'aumento di termini quando il processo si svolge in assenza; la Corte ha escluso l'applicabilità qui perché non si è in presenza di processo celebrato in assenza. Il comma 3 stabilisce che, quando il termine per impugnare differisce per imputato e difensore, vale il termine che scade per ultimo: la decorrenza del termine per l'imputato si è quindi ricollegata alla data di notifica dell'ordinanza all'imputato (22/07/2025).

  • art. 133-ter cod. proc. pen.

    La partecipazione dell'imputato mediante collegamento a distanza è equiparata alla presenza in aula (ai fini della considerazione che il processo non sia celebrato in assenza), salvo che non emergano elementi che ne dimostrino l'inidoneità a garantire la partecipazione effettiva.

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla notificazione presso lo studio del difensore quando la notifica diretta all'imputato non è possibile; qui la notifica dell'ordinanza all'imputato è avvenuta ai sensi di tale disposizione.

  • art. 597 e art. 601, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamati nelle doglianze iniziali circa la notifica del decreto di citazione e la nullità del giudizio di appello, principalmente per contestare le modalità di notifica e le conseguenze sul termine per il ricorso in cassazione; la Corte però ha ritenuto infondate le doglianze nell'interpretazione che giustificava l'aumento di termine.

  • art. 156, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure in relazione alla disciplina delle notificazioni e domicili, ma la Corte ha risolto la questione sulla base delle disposizioni specifiche (art. 581 e 133-ter) e della concreta presenza in videoconferenza.

Massime di principio

  • Quando l'appellante è detenuto per altra causa al momento della proposizione dell'appello, l'obbligo di allegare il verbale di elezione di domicilio (art. 581, comma 1-ter) non trova applicazione e la notifica del decreto di citazione va effettuata a mani del detenuto.
  • La partecipazione dell'imputato mediante collegamento a distanza, se effettiva e idonea, è equiparata alla presenza in aula (art. 133-ter) e dunque non configura una celebrazione del processo in assenza ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1-quater.
  • L'ordinanza pronunciata de plano ai sensi dell'art. 591, comma 2 non richiede la previa instaurazione del contraddittorio; la tutela del diritto di difesa è garantita dalla notificazione dell'ordinanza stessa e dal rimedio del ricorso per cassazione.
  • Il termine per proporre il ricorso per cassazione decorre, se diverso per imputato e difensore, dalla scadenza del termine che occidenta per ultimo (art. 585, comma 3): ciò può rendere tempestivo un ricorso depositato prima dell'effettiva notifica all'imputato ma dopo la notifica al difensore, a seconda delle date concrete di notificazione.
  • Le irregolarità formali della notifica al difensore non determinano automaticamente l'inammissibilità dell'appello se, alla luce degli atti, risultano mancanti i presupposti normativi per l'applicazione delle sanzioni di inammissibilità (occorre valutare lo stato detentivo, la presenza a udienza e la correttezza delle notifiche all'imputato).
  • In casi di contestazioni processuali di rito la Corte di Cassazione può verificare gli atti e intervenire sul vizio procedurale annullando l'atto impugnato quando ricorrano errori di applicazione di norme procedurali; se il vizio è decisivo, può annullare senza rinvio e rinviare gli atti alla corte competente per il prosieguo.

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