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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33896/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, detenuto in regime ex art. 41-bis ord. pen., ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 29 gennaio 2026, che aveva accolto il reclamo del Ministero della Giustizia e rigettato il suo, confermando il diniego dei colloqui visivi in videocollegamento autorizzati in precedenza dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, con cadenza a mesi alterni fino al 31 dicembre 2026, con una nipote in stato avanzato di gravidanza. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 18, 28 e 41-bis ord. pen., agli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. e all’art. 8 CEDU, contestando la valutazione del presupposto dell’impossibilità o della «gravissima difficoltà» di svolgere colloqui in presenza. Ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la distanza tra la Sicilia, regione di provenienza dei familiari, e il carcere di Parma, le attestazioni ISEE prodotte e la gravidanza della nipote, nonostante i colloqui in presenza si fossero svolti regolarmente fino al 2022. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ribadito che il detenuto in regime ex art. 41-bis può essere autorizzato a colloqui audiovisivi con i familiari quando ricorrano impossibilità o gravissima difficoltà a svolgerli in presenza, ma ha ritenuto immune da censure la valutazione del Tribunale circa l’assenza di tale presupposto. In particolare, le difficoltà economiche dei familiari erano state rappresentate genericamente, senza indicare elementi concreti che spiegassero il mutamento rispetto agli anni precedenti, quando i congiunti avevano raggiunto Parma dalla Sicilia; quanto alla nipote, gravidanza e maternità di un figlio minore di un anno non dimostravano, in assenza di controindicazioni mediche comprovate, l’impossibilità o la gravissima difficoltà del viaggio. La valutazione di merito, logica e coerente, non era sindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen.

    L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., infatti, stabilisce che i detenuti sottoposti al regime differenziato possono effettuare un colloquio visivo al mese, a intervalli regolari, con esclusione delle persone diverse dai familiari.

    La disciplina del regime differenziato limita i colloqui visivi a uno al mese, a intervalli regolari, e li riserva ai familiari; la modalità audiovisiva a distanza resta possibile, secondo il principio richiamato dalla Corte, nei casi di impossibilità o gravissima difficoltà dei colloqui in presenza e con cautele idonee.

  • art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Sempre in tale prospettiva, infatti, si è pure precisato che «nei casi di impossibilità o gravissima difficoltà di uno dei congiunti del condannato ad effettuare i colloqui in presenza, deve essere consentito non solo a quest'ultimo, ma anche agli altri familiari di partecipare, nei limiti previsti dall'art. 37 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e salvo che non ricorrano specifiche cause ostative alla fruizione congiunta, al colloquio a mezzo di collegamento audiovisivo a distanza»

    Quando un congiunto non può o incontra gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza, anche gli altri familiari possono partecipare al colloquio audiovisivo a distanza, nel rispetto dei limiti previsti e in assenza di specifiche cause ostative.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Il detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. può essere autorizzato a svolgere colloqui visivi con i familiari mediante collegamento audiovisivo controllabile a distanza quando ricorrano impossibilità o gravissima difficoltà a effettuare colloqui in presenza; le modalità devono assicurare il rispetto delle cautele proprie del regime.
  • La gravissima difficoltà a svolgere colloqui in presenza deve risultare da elementi concreti e specifici. Difficoltà economiche descritte genericamente, senza chiarire un mutamento rispetto a periodi precedenti nei quali i familiari effettuavano gli spostamenti, non impongono l’autorizzazione al collegamento audiovisivo.
  • La gravidanza di un familiare e la presenza di un figlio minore non dimostrano, da sole, l’impossibilità o la gravissima difficoltà di raggiungere l’istituto penitenziario; in assenza di controindicazioni mediche comprovate, la valutazione contraria del giudice di sorveglianza, se logica e coerente, non è sindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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