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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21126/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, assuntrice del concordato relativo al fallimento della Metal-Pressing, ha impugnato avvisi di accertamento ICI per gli anni 1993 e 1994 relativi a immobili compresi nel fallimento, deducendo di non essere soggetto passivo per quegli anni (sosteneva di essere divenuta proprietaria solo nel 2009). Il Comune ha invece ritenuto dovuta l'ICI maturata nel periodo fallimentare e notificata all'assuntore in quanto la ricorrente si era obbligata nel concordato al pagamento delle "spese di procedura".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cocconi confermando la sentenza della CTR. Principali punti: l'obbligazione tributaria matura durante la procedura concorsuale ma denuncia e pagamento sono sospesi fino al trasferimento dell'immobile; se esiste un concordato con assuntore che si impegna al pagamento delle spese di procedura, le imposte maturate in corso di procedura rientrano nelle spese di procedura e sono a carico dell'assuntore; se la procedura si chiude senza trasferimento e il fallito torna in bonis, l'obbligo grava sul fallito stesso; la disciplina transitoria richiamata dalla ricorrente non si applica perché il fallimento era stato dichiarato nel 1990; eccezioni relative a frammentazione degli atti e sanzioni sono state ritenute infondate. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 504/1992, art. 10 comma 6

    Durante la procedura concorsuale l'obbligazione tributaria matura ma denuncia e pagamento sono sospesi; il curatore/commissario deve presentare dichiarazione entro 90 giorni e il versamento è dovuto entro tre mesi dal trasferimento degli immobili; la esigibilità è differita al momento del trasferimento.

  • D.lgs. n. 504/1992, artt. 1 e 3

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che soggetto passivo è il proprietario; la Corte ha però chiarito che la disciplina speciale del fallimento/concordato e l'assunzione delle spese di procedura dall'assuntore prevalgono rispetto a un'interpretazione formale basata solo sulla titolarità catastale/proprietaria.

  • Legge fallimentare, art. 111

    Le spese di procedura comprendono anche crediti sorti in occasione o funzione della procedura concorsuale (debiti prededucibili); nell'ambito di un concordato l'assuntore che si obbliga alle spese di procedura è tenuto anche ai debiti tributari maturati in procedura.

  • Legge fallimentare, art. 111-bis

    La Corte ha rilevato che la previsione sull'accertamento dei crediti prededucibili mediante ammissione al passivo non poteva essere fatta valere retroattivamente nel caso di fallimento dichiarato prima della riforma; dunque non ha escluso la responsabilità dell'assuntore nei termini sopra indicati.

  • Legge fallimentare, art. 124

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai limiti dell'impegno di pagamento nel concordato; la Corte ha osservato che, posto che la ricorrente si era obbligata nelle clausole del concordato all'"integrale pagamento delle spese di procedura", detto impegno comprendeva anche i carichi fiscali maturati.

  • D.lgs. n. 169/2007, art. 22

    Norma transitoria invocata dalla ricorrente: la Corte ha ritenuto che non si applicasse perché si riferisce a procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore o a procedure aperte successivamente; qui il fallimento era stato dichiarato nel 1990, quindi si applicava la previgente disciplina.

  • DPR 115/2002, art. 13 comma 1 quater e comma 1-bis

    Riferimento procedurale per il contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo le disposizioni citate.

Massime di principio

  • In procedure concorsuali l'imposta sugli immobili matura durante la procedura, ma la denuncia e il pagamento sono sospesi fino al trasferimento; l'esigibilità è differita e l'accertamento può essere effettuato a fronte di un obbligato effettivo (es. assuntore) o al ritorno in bonis del fallito.
  • Se nel concordato l'assuntore si obbliga al pagamento delle "spese di procedura", tra queste rientrano anche i carichi tributari maturati in corso di procedura: l'assuntore è quindi responsabile dell'ICI maturata, senza che il creditore debba necessariamente insinuarsi al passivo.
  • Se la procedura si conclude senza trasferimento degli immobili e il fallito torna in bonis, l'obbligo tributario residuo grava sul fallito medesimo.
  • La disciplina applicabile dipende dalla data di dichiarazione di fallimento: riforme successive possono non trovare applicazione retroattiva se il fallimento è antecedente.
  • Questioni procedurali come la frammentazione degli atti e la richiesta di esclusione di sanzioni per "incertezza normativa" possono essere respinte se la giurisprudenza consolidata e le clausole del concordato dimostrano l'obbligo dell'assuntore.
  • Per valutare la posizione in casi analoghi è fondamentale verificare: il testo del concordato (impegni specifici dell'assuntore), la data di apertura del fallimento (per determinare la legge applicabile) e se vi è stato trasferimento degli immobili o ritorno in bonis del fallito.

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