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Sentenza

Sentenza n. 5977/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Napoli prot. n. -OMISSIS- del 16.01.26, recante sospensione dell’attività della ricorrente, della nota della Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania n. -OMISSIS- del 03.01.2026 e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali che siano lesivi della posizione della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Napoli del 16 gennaio 2026 di sospensione per 30 giorni dell'attività alberghiera e di somministrazione, nonché nota della Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania del 3 gennaio 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società gestrice ha impugnato la sospensione ad horas, per 30 giorni dalla notifica, delle attività ricettiva e di somministrazione svolte presso un ristorante-hotel. La misura era stata adottata dopo una rissa scoppiata durante il cenone di Capodanno del 1° gennaio 2026, proseguita nel parcheggio antistante con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco che avevano ferito uno dei partecipanti; erano inoltre stati segnalati il coinvolgimento di un minore, la presenza di persone con precedenti e l'assenza di adeguate misure di vigilanza e controllo. Il provvedimento contestava anche lo svolgimento di intrattenimento musicale e danzante senza SCIA e senza le autorizzazioni previste dagli artt. 68 e 80 TULPS. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 100 TULPS, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione della proporzionalità, contestando in particolare la ricostruzione dell'attività di intrattenimento e la durata della sospensione. Con memoria notificata il 6 agosto 2026 ha proposto anche domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a. per i danni patiti durante la sospensione.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché la sospensione temporanea aveva ormai esaurito i propri effetti e l'eventuale annullamento non avrebbe procurato un'utilità concreta. La domanda risarcitoria è stata respinta. Il TAR ha ritenuto legittima la misura adottata ai sensi dell'art. 100 TULPS: la rissa, considerata unitariamente benché iniziata nel locale e proseguita nel parcheggio senza soluzione di continuità, era provata anche dalla denuncia presentata dallo stesso gestore ed era caratterizzata da violenza particolarmente grave e allarme sociale, culminati in ferite da arma da fuoco. Un singolo episodio può giustificare la misura quando abbia tale gravità. La tesi secondo cui si sarebbe svolta soltanto una cena con piano bar è stata smentita dalla consolle da DJ, dalle luci e dagli impianti di amplificazione, dallo spazio libero da tavoli e dalla pubblicità della serata; è quindi risultata infondata anche la contestazione relativa alle autorizzazioni per l'intrattenimento. Per la gravità dei fatti è stata ritenuta infondata anche la censura sulla durata della sospensione. Accertata la legittimità dell'atto, il TAR ha escluso il danno ingiusto necessario per la responsabilità aquiliana. Spese a carico della ricorrente, liquidate in euro 2.000 oltre accessori in favore del Ministero dell'Interno.

Norme richiamate

  • art. 100 R.D. 773/1931 (TULPS)

    La finalità perseguita dall’art. 100 TULPS, in tema di sospensione della licenza di pubblico esercizio, è quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità del titolare del locale.

    La sospensione è una misura preventiva, non sanzionatoria, diretta a neutralizzare un pericolo oggettivo per l'ordine e la sicurezza pubblica e può prescindere dalla responsabilità personale del titolare. Un singolo episodio può fondarla se caratterizzato da violenza particolarmente grave o da allarme sociale.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria da illegittimità provvedimentale dell’Amministrazione deve essere respinta, una volta accertata la legittimità dell’atto impugnato, perché in ragione di ciò è già senz’altro escluso il requisito del danno ingiusto richiesto dall’art. 2043 cod. civ., in quanto l’attività dell’Amministrazione di adozione del provvedimento riconosciuto legittimo, per definizione, non può essere considerata ingiusta né illecita.

    La legittimità del provvedimento esclude il requisito del danno ingiusto e comporta il rigetto della domanda risarcitoria fondata sull'illegittimità dell'azione amministrativa.

  • art. 30 c.p.a.

    In data 6/8/26 parte ricorrente ha notificato memoria recante domanda ex art. 30 c.p.a. al fine di conseguire il risarcimento del danno patito durante il periodo di sospensione.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente; la domanda è stata esaminata e respinta per l'accertata legittimità del provvedimento.

Massime di principio

  • La sospensione prevista dall'art. 100 TULPS ha natura preventiva e tutela obiettivamente l'ordine e la sicurezza pubblica; può essere disposta indipendentemente da una responsabilità personale del titolare dell'esercizio.
  • Un singolo episodio può giustificare la sospensione ai sensi dell'art. 100 TULPS quando presenti modalità di particolare violenza o determini un concreto e grave allarme sociale.
  • Disordini verificatisi all'esterno del locale possono rilevare ai fini dell'art. 100 TULPS quando gli accertamenti documentino che costituiscono la prosecuzione senza soluzione di continuità di fatti iniziati all'interno, così che l'esercizio sia stato il teatro dell'episodio unitario.
  • Accertata la legittimità del provvedimento, manca il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 c.c. e va respinta la domanda risarcitoria fondata sull'illegittimità dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da provvedimento illegittimo
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativa

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