Cassazione Civile, Ordinanza n. 12494/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di un dipendente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da una procedura di progressione economica interna da una fascia retributiva F3 a F4, esclusione motivata dall'amministrazione con il rilievo che, negli ultimi due anni, il lavoratore aveva riportato un provvedimento disciplinare più grave di quelli consentiti dall'art. 67, comma 2, del CCNL 28 maggio 2004. Il lavoratore ha contestato l'esclusione sostenendo che le sanzioni disciplinari irrogate nel 2016 non fossero ancora definitive. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo che la verifica dell'assenza di precedenti disciplinari dovesse essere compiuta al momento della domanda solo con riguardo a sanzioni già divenute definitive e che non fosse consentita una ammissione con riserva non espressamente prevista dal bando. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 2, CCNL 28.5.2004 e successive modifiche, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi il principio dell'ammissione con riserva, con successivo scioglimento della riserva all'esito dei giudizi sulle sanzioni disciplinari e con effetti retroattivi delle relative decisioni, poiché le impugnazioni erano anteriori alla domanda di partecipazione alla selezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva interpretato la determinazione di indizione della procedura selettiva escludendo che prevedesse l'ammissione con riserva per la posizione delle sanzioni disciplinari e aveva richiesto che tali sanzioni fossero già definitive al momento della domanda. La ricorrente, invece, si era limitata a prospettare una lettura alternativa, senza censurare in modo specifico l'interpretazione dell'atto unilaterale sotto il profilo dei canoni ermeneutici. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'interpretazione degli atti unilaterali, regolati dall'art. 1324 c.c. alla stregua dei contratti, resta incensurabile in cassazione se compiuta secondo gli artt. 1362 e ss. c.c. e sorretta da motivazione congrua. Non è stata disposta pronuncia sulle spese perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato anche precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 nei confronti delle Agenzie fiscali esonerate dal versamento materiale mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, CCNL 28.5.2004
prevede i requisiti per la partecipazione alla progressione economica e, nel caso concreto, imponeva che l'assenza di sanzioni disciplinari ostative risultasse in termini di definitività alla data della domanda.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato reputato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale sono regolati, in quanto compatibili, dalle norme sul contratto, compresi i criteri ermeneutici.
l'interpretazione dell'atto unilaterale compiuta dal giudice di merito resta incensurabile in cassazione se condotta secondo i canoni legali di ermeneutica e adeguatamente motivata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica alle Agenzie fiscali esonerate dal materiale versamento del contributo unificato per effetto della prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012
estende alle Agenzie fiscali l'applicazione dell'art. 158 del d.P.R. n. 115/2002, rilevante ai fini dell'esonero dal versamento del contributo.
richiamato quale norma che, per effetto dell'estensione alle Agenzie fiscali, supporta l'esonero dal versamento materiale del contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto unilaterale del datore di lavoro o dell'amministrazione, quando sia effettuata dal giudice di merito secondo i canoni degli artt. 1362 e ss. c.c. e sia sorretta da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione se il ricorrente si limita a prospettare una lettura alternativa senza denunciare un effettivo vizio di ermeneutica.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando un bando o atto di selezione non preveda espressamente l'ammissione con riserva, non è consentito introdurla in via interpretativa per supplire alla mancanza di definitività di requisiti ostativi richiesti al momento della domanda.
- Per la partecipazione a procedure selettive interne, i requisiti ostativi legati a precedenti disciplinari devono risultare definitivi alla data della domanda se così interpretato l'atto di indizione; non basta una valutazione ex post degli esiti dei giudizi impugnatori se il bando non la contempla.
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