Cassazione Penale, Sentenza n. 51317/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita, deducendo violazione di legge in relazione alla notificazione del decreto di citazione a giudizio: il decreto sarebbe stato notificato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 158, comma 8‑bis c.p.p., nonostante il ricorrente avesse eletto domicilio in Milano, via Primaticcio n. 86. Si contestava una lesione del diritto di difesa costituente nullità generale a regime intermedio, eccepita tempestivamente nelle conclusioni scritte ma non valutata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, in data 3 novembre 2023, è pervenuta la rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro 1.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non è stata esaminata nel merito la questione relativa alla notificazione e alla presunta nullità.
Norme richiamate
decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato come base per celebrare il procedimento con contraddittorio scritto; non incide sulla decisione di inammissibilità del ricorso.
codice di procedura penale, art. 158, comma 8-bis
La presunta notificazione al difensore di fiducia in luogo dell'indirizzo eletto è il fatto contestato dal ricorrente come fonte di nullità che avrebbe leso il diritto di difesa; tuttavia la Corte di Cassazione non ha valutato il merito di tale contestazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
codice di procedura penale, art. 178 e ss.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione alle nullità processuali; la Corte non ha deciso sulla loro applicazione pratica nel caso concreto a causa dell'inammissibilità del ricorso.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso da parte del difensore comporta in linea generale la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, impedendo che la Corte si pronunzi sul merito delle censure sollevate.
- Se si intende far valere una nullità processuale o una lesione del diritto di difesa, è importante sollevarla tempestivamente e, ove possibile, evitare la rinuncia al mezzo impugnatorio prima che la Corte ne abbia potuto valutare l'esistenza e gli effetti.
- La Corte di Cassazione può limitarsi a declarare l'inammissibilità per ragioni formali (come la rinuncia) senza esaminare le questioni sostanziali; pertanto, la strategia processuale del difensore è determinante per ottenere una pronuncia sul merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche se le questioni di diritto sottese non sono state esaminate sul merito.
- La contestazione di notifiche eseguite in difformità dall'indirizzo eletto può costituire motivo di nullità che incide sul diritto di difesa, ma la sua efficacia difensiva dipende dalla persistenza del gravame fino alla decisione definitiva: la rinuncia interrompe il sindacato della Corte.
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