Cassazione Penale, Ordinanza n. 29442/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro. Dai passaggi disponibili emerge che i primi quattro motivi contestavano l'affermazione di responsabilità penale deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte rileva però che tali censure erano generiche, in larga misura riproduttive di profili già esaminati e disattesi in appello, e comunque volte a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il quinto motivo riguardava le statuizioni civili, ma è stato ritenuto inammissibile perché non risulta specificamente dedotto come motivo di appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. La sentenza non consente di ricavare con certezza il reato originariamente contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sulla responsabilità penale difettassero di specificità e mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre dichiarato non proponibile il motivo sulle statuizioni civili perché non risultava previamente formulato in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Le censure sulle statuizioni civili non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione se non sono state previamente proposte come motivo di appello.
per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
La Cassazione ribadisce che non le compete una nuova rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente riproporre in modo generico censure già vagliate dal giudice di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e una nuova ricostruzione del fatto.
- Il controllo di legittimità non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito, salvo l'individuazione di specifici profili di illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova.
- Le doglianze relative alle statuizioni civili non dedotte in appello non sono proponibili per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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