Cassazione Penale, Sentenza n. 28864/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di una imputata accusata di furto di energia elettrica aggravato dalla manomissione del contatore e dalla destinazione del bene a pubblico servizio o a pubblica utilit e0, ritenendo mancante la querela. Il Pubblico ministero ricorrente ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo che il Tribunale aveva confuso l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede con quella, diversa e ritualmente contestata, della destinazione dell'energia elettrica a pubblico servizio o pubblica utilit e0. Ha dedotto che l'energia elettrica conserva tale destinazione anche se sottratta mediante manomissione del contatore presso un'utenza privata, con conseguente procedibilit e0 d'ufficio del reato e illegittimit e0 della declaratoria di improcedibilit e0 per difetto di querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico ministero, rilevando che il Tribunale aveva erroneamente assimilato l'aggravante della destinazione dell'energia elettrica a pubblico servizio o pubblica utilit e0 a quella dell'esposizione alla pubblica fede. Ha ribadito che, nel furto di energia elettrica, l'aggravante ricorre anche quando la sottrazione avvenga tramite manomissione del contatore di una utenza privata, perch e9 rileva la destinazione finale del bene al servizio pubblico da cui viene distratto. La sentenza impugnata e8 stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa persona fisica per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Le aggravanti dell'esposizione alla pubblica fede e della destinazione a pubblico servizio o pubblica utilit e0 sono distinte; nel furto di energia elettrica, la seconda sussiste anche se la sottrazione avviene mediante manomissione del contatore di un'utenza privata.
Dopo la modifica del d.lgs. 150/2022, per il furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p. si procede d'ufficio, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma ha inciso sul regime di procedibilit e0 del furto aggravato, distinguendo l'ipotesi delle cose esposte alla pubblica fede dalle altre ipotesi del n. 7 dell'art. 625 c.p.
Massime di principio
- Le aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. hanno presupposti diversi e non possono essere tra loro confuse: l'esposizione alla pubblica fede attiene alla condizione della cosa, mentre la destinazione a pubblico servizio o pubblica utilit e0 attiene alla funzione del bene.
- Nel furto di energia elettrica, la destinazione a pubblico servizio o pubblica utilit e0 permane anche quando la sottrazione avvenga mediante allaccio abusivo o manomissione del contatore di una singola utenza privata, poich e9 ci f2 che rileva e8 la funzione collettiva del bene.
- Ai fini della procedibilit e0, il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. e8 procedibile d'ufficio, salvo la sola ipotesi delle cose esposte alla pubblica fede; pertanto, la mancanza di querela non giustifica il proscioglimento quando sia contestata e sussistente l'aggravante della destinazione a pubblico servizio o utilit e0.
- Nella qualificazione giuridica del fatto non pu f2 attribuirsi rilievo decisivo al momento della traditio contrattuale dell'energia elettrica, quando il bene sia ancora funzionalmente inserito in un servizio di utilit e0 generale.
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