Sentenza del 04/04/2018 n. 8308 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di 68.143,66 euro, oltre interessi e rivalutazione, versati per la TARSU 2006; il Comune non aveva risposto all’istanza dell’8 ottobre 2007. La CTP di Palermo aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR della Sicilia lo aveva accolto, ritenendo illegittima la tariffa applicata agli alberghi per mancanza di adeguata motivazione sui parametri tariffari. Il Comune ha impugnato la decisione in Cassazione con due motivi: violazione degli artt. 68 e 69 del D.Lgs. 507/1993 e contraddittorietà/nullità della sentenza sul rapporto tra tariffe alberghiere e residenziali. La società ha resistito e, in subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del D.Lgs. 507/1993 rispetto agli artt. 3 e 53 Cost.
La decisione
La Cassazione, con decisione dell’8 marzo 2018, ha accolto entrambi i motivi del Comune, esaminati congiuntamente, e ha cassato la sentenza della CTR. Ha stabilito che è legittimo applicare agli alberghi una tariffa TARSU anche notevolmente superiore a quella delle abitazioni, poiché la maggiore produzione di rifiuti degli alberghi è dato di comune esperienza; la delibera tariffaria, quale atto generale, non richiede una motivazione specifica. Ha inoltre respinto come manifestamente infondata la questione di costituzionalità: resta possibile per il contribuente provare i presupposti per esenzioni o riduzioni in base alla concreta destinazione delle superfici e alla produzione effettiva o potenziale di rifiuti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società, limitatamente agli importi ancora dovuti dopo lo sgravio parziale. La società è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 7.200 euro oltre rimborso forfettario e accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 68 e 69
in tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chi inquina paga"
La disciplina statale della TARSU consente di determinare e ripartire il tributo secondo criteri presuntivi ragionevoli, fra cui la superficie e la destinazione dell’immobile; ciò non contrasta di per sé con il principio "chi inquina paga".
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1, 2 e 3
in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicchè, ai fini dell'esenzione dalla tassazione prevista del citato art. 62, comma 2, per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione
La detenzione o il possesso di un immobile comporta una presunzione relativa di produzione di rifiuti. Spetta al contribuente indicare e provare le condizioni che giustificano l’esenzione o la riduzione, anche parziale, del tributo.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65
in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili
La delibera comunale che determina tariffe TARSU è un atto generale e non deve contenere una motivazione individualizzata o una spiegazione analitica dei parametri riferita a ciascun contribuente.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66
la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni
La commisurazione della tassa può tener conto di presupposti variabili e di condizioni particolari; il sistema non esclude la possibilità di far valere circostanze concrete rilevanti per il calcolo del tributo.
Codice di procedura civile, art. 384
Non risultando altri profili controversi necessitanti di accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente
Quando, dopo la cassazione della sentenza impugnata, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la controversia nel merito.
Massime di principio
- È legittimo distinguere la categoria degli alberghi da quella delle abitazioni e applicare agli alberghi tariffe TARSU anche sensibilmente più elevate, se la differenza riflette la diversa capacità produttiva di rifiuti; non è necessario che le due tariffe siano proporzionate tra loro in modo identico.
- La maggiore produzione di rifiuti di una struttura alberghiera rispetto a un’abitazione può essere trattata come dato di comune esperienza. Il carattere stagionale dell’attività, da solo, non invalida la tariffa, pur potendo consentire riduzioni previste dall’ente.
- La legittimità della tariffa va valutata considerando la relazione tra tariffe e costi del servizio secondo la classificazione economica, non soltanto confrontando il valore applicato a due categorie diverse.
- La delibera comunale tariffaria, in quanto atto amministrativo generale rivolto a una pluralità di destinatari, non richiede una motivazione specifica per ciascuna categoria o contribuente.
- La presunzione di produzione di rifiuti connessa al possesso o alla detenzione dell’immobile è relativa: chi chiede esenzione o riduzione deve allegare e provare, con elementi obiettivi o documentazione idonea, l’inutilizzabilità dell’area o la sua minore capacità di produrre rifiuti.
- Il criterio basato sulla superficie e sulla destinazione dell’immobile non viola di per sé il principio "chi inquina paga", purché la ripartizione non imponga a una categoria costi manifestamente sproporzionati rispetto ai rifiuti che può produrre e sia possibile dimostrare le condizioni concrete rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 apr 2018Sentenza del 04/04/2018 n. 8245 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 apr 2018Sentenza del 04/04/2018 n. 8246 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 apr 2018Sentenza del 04/04/2018 n. 8247 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 apr 2018Sentenza del 04/04/2018 n. 8249 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 apr 2018Sentenza del 04/04/2018 n. 8268 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 apr 2018Sentenza del 04/04/2018 n. 8269 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →