Cassazione Penale, Sentenza n. 6923/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riabilitazione. Il ricorrente ha lamentato manifesta illogicità e travisamento del fatto: il Tribunale avrebbe dato rilievo esclusivo al mancato decorso del termine triennale dall'estinzione della pena pecuniaria senza considerare la prova di buona condotta e il reinserimento sociale del condannato, nonché il pagamento della pena pecuniaria effettuato subito dopo la notifica della cartella esattoriale, notificata con oltre tre anni di ritardo. Il ricorrente ha anche prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 179 c.p. per presunto contrasto con l'art. 27 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che, ai fini della riabilitazione, il termine di tre anni decorre solo dalla data in cui la pena principale è stata eseguita o è in altro modo estinta, e che la pena pecuniaria fa parte della sanzione principale: pertanto il triennio inizia solo dopo il pagamento integrale della pena pecuniaria. Ha respinto la questione di legittimità costituzionale ritenendo che l'impossibilità di accedere al beneficio derivi dalla mancata estinzione di una porzione della pena per scelta volontaria del condannato e non contrasti con la finalità rieducativa della pena. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta"
La Corte interpreta la norma nel senso che il termine minimo di tre anni decorre soltanto dopo l'estinzione integrale della pena principale; la pena pecuniaria, se parte della sanzione principale, deve essere integralmente estinta perché inizi il decorso del triennio.
Costituzione, art. 27
La Corte ritiene infondata la doglianza di contrasto fra art. 179 c.p. e l'art. 27 Cost. (principio rieducativo): l'impedimento all'accesso al beneficio è legato alla mancata estinzione di una parte della pena, scelta non imposta dallo Stato, e non integra una lesione del principio rieducativo idonea a dichiarare incostituzionale la norma.
Massime di principio
- La richiesta di riabilitazione è ammissibile solo dopo il decorso di almeno tre anni dall'estinzione integrale della pena principale; se la pena principale include una pena pecuniaria, il triennio decorre dal pagamento integrale di quella pena.
- Il mero fatto che la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta in ritardo non fa decorrere anticipatamente il termine triennale: il requisito temporale è ancorato all'effettiva estinzione della pena, non alla conoscenza del debitore.
- Le prove di buona condotta e reinserimento sociale sono necessarie ma non sostituiscono la condizione temporale: anche con buona condotta, la domanda presentata prima dello spirare del triennio è inammissibile.
- Le questioni di legittimità costituzionale basate sul contrasto con la finalità rieducativa della pena trovano difficile accoglimento quando l'ostacolo all'accesso al beneficio dipende dall'inadempimento di una parte della pena per scelta del condannato.
- Consigli pratici: prima di proporre istanza o impugnazione relativa alla riabilitazione, verificare documentalmente l'estinzione integrale della pena (comprese le pene pecuniarie) e conservare le prove di pagamento e di buona condotta; se la notifica di pagamento è ritardata, valutare ricorsi amministrativi o azioni per la regolarità della notifica ma non contare su una deroga automatica al termine triennale.
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