Cassazione Penale, Sentenza n. 11282/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Arezzo del 21/06/2021 che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma in contanti inizialmente quantificata in euro 778.940,00 (successivamente 779.710,00), ritenuta provento del reato di ricettazione. Hanno dedotto due motivi: (1) vizio di competenza territoriale per presunta applicazione errata dell'art. 8 cod. proc. pen. anziché delle regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., sostenendo che, non avendo elementi sul luogo in cui la cosa è pervenuta ai rei, la competenza doveva essere radicata nel Tribunale di Prato, luogo di residenza; (2) insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in correlazione con l'art. 321 cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di individuare con precisione la tipologia del delitto presupposto e limitarsi a richiamare genericamente la "provenienza illecita" del denaro.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il Tribunale di Arezzo abbia correttamente applicato l'art. 8 cod. proc. pen. radicando la competenza nel luogo in cui il denaro è stato rinvenuto (svincolo autostradale/autogrill di Arezzo) perché la fase cautelare è fluida e il giudice di merito ha motivato in modo coerente la probabilità che la consumazione del reato sia avvenuta in quella circoscrizione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che, in materia cautelare reale, non è necessaria l'indicazione dell'esatta tipologia del reato presupposto purché sia raggiunta la "prova logica" della provenienza illecita delle somme; il Tribunale aveva adeguatamente motivato tale prova valorizzando la somma ingente, la composizione in banconote di piccolo/medio taglio, il metodo di occultamento, il comportamento e le foto trovate sui cellulari. Perciò la motivazione non è risultata inesistente o manifestamente carente. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata come criterio suppletivo per la determinazione della competenza territoriale quando mancano dati sul luogo della consumazione; i ricorrenti invocavano l'applicazione di tale norma perché erano residenti a Prato, ma la Corte ha ritenuto applicabile invece l'art. 8 per le ragioni esposte dal giudice di merito
Usata dal Tribunale per radicare la competenza nel luogo in cui si ritiene consumato il reato (luogo del rinvenimento del denaro); la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito come motivata e congrua
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Invocata dai ricorrenti per censurare la presunta carenza di motivazione dell'ordinanza in tema di misure cautelari reali; la Corte ha ricordato che la censura è possibile in Cassazione solo per violazione di legge o vizi motivazionali tali da rendere incomprensibile l'itinerario logico
Richiamato in correlazione con l'art. 125 per esigere adeguata motivazione anche sulle esigenze cautelari e sul collegamento con i reati presupposti; la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti di motivazione nel caso concreto
Norma richiamata in dottrina/giurisprudenza come riferimento per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte segnala che, anche in casi analoghi, la valutazione approfondita degli elementi economici e fattuali del nucleo familiare può giustificare il sequestro
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali: la motivazione è censurabile in Cassazione solo se viziata da errori di diritto o da carenze tali da renderla incomprensibile
Massime di principio
- Nelle controversie sul sequestro preventivo per confisca di denaro, il giudice cautelare può fondare la competenza territoriale sul luogo del rinvenimento quando, anche in una fase sommaria, risulti plausibile che la consumazione del reato sia avvenuta in quella circoscrizione.
- Per il reato di ricettazione (reato istantaneo) la competenza territoriale può richiedere l'accertamento, se possibile, del luogo in cui la cosa è pervenuta al reo; tuttavia, in fase cautelare il luogo del ritrovamento può legittimamente essere considerato indice della consumazione se motivato.
- In ambito di misure cautelari reali non è sempre necessario indicare l'esatta tipologia del reato presupposto: è sufficiente la "prova logica" della provenienza illecita delle somme sulla base di elementi concreti (ammontare ingente, tagli delle banconote, modalità di occultamento, comportamenti, elementi probatori sui dispositivi elettronici).
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulle ordinanze cautelari: sono ammissibili censure per violazione di legge o per vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile l'itinerario logico-giuridico del giudice di merito; semplici contestazioni di valutazione dei fatti sono generalmente inammissibili.
- Chi impugna misure cautelari reali in Cassazione dovrebbe focalizzarsi su profili di diritto o su palesi carenze logico-argomentative nella motivazione, non su divergenze valutative su fatti o prove che il giudice di merito ha già esaminato.
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