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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07471/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Un soggetto privato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Roma che, in sede di appello, aveva accolto l'impugnazione ma aveva disposto la compensazione integrale delle spese del secondo grado, pur in assenza di reciproca soccombenza. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché adottata fuori dai casi consentiti dalla legge e, in particolare, nonostante l'appello fosse stato integralmente accolto. Le intimate non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha precisato che, nella formulazione vigente dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è ammessa solo in caso di assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oppure altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Ha escluso che possano integrare tali presupposti la sola non complessità della questione o la mancanza di attività istruttoria. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come parametro insieme all'art. 92 c.p.c. per censurare la disciplina della condanna e compensazione delle spese di lite.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La compensazione delle spese, in mancanza di reciproca soccombenza, è consentita solo nei casi tassativamente previsti: assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132

    Indicata come fonte della vigente formulazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.

  • l. 10 novembre 2014, n. 162

    Indicata come legge di conversione che ha modificato l'art. 92, secondo comma, c.p.c.

  • Corte costituzionale n. 77 del 2018

    Richiamata come intervento additivo/integrativo della disciplina sulla compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite, fuori dai casi di reciproca soccombenza, è ammessa solo in presenza dei presupposti espressamente previsti dall'art. 92 c.p.c. e non può essere giustificata da valutazioni meramente discrezionali del giudice.
  • La mera semplicità della questione decisa o l'assenza di attività istruttoria non integrano, di per sé, "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a legittimare la compensazione delle spese.
  • Quando l'impugnazione è accolta integralmente, la regolazione delle spese deve rispettare rigorosamente i limiti legali alla compensazione, altrimenti la statuizione è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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