Cassazione Penale, Ordinanza n. 31578/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo tre censure: (1) vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del dolo, sostenendo che il giudice di merito avrebbe trascurato le prove emerse in dibattimento; (2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p., assumendo che l'imputato avesse adempiuto al proprio debito; (3) omessa motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, il secondo manifestamente infondato perché il mero pagamento del debito non equivale a risarcimento effettivo e integrale di tutti i danni causati, e il terzo manifestamente infondato perché in appello era stata richiesta la detenzione domiciliare e non i lavori di pubblica utilità.
Norme richiamate
L'attenuante del risarcimento del danno richiede un ristoro effettivo e integrale di tutti i pregiudizi cagionati alla persona offesa; il semplice pagamento del debito non basta, se non dimostra la completa riparazione del danno.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, essendo precluso alla Corte di cassazione un nuovo esame del merito.
- L'attenuante del risarcimento del danno presuppone la prova di una riparazione concreta, effettiva e integrale del danno causato; la sola estinzione del debito o il pagamento di una somma non sono di per sé sufficienti.
- Le censure sulla pena o sulle modalità di esecuzione sostitutiva devono corrispondere alla richiesta effettivamente formulata nel giudizio di merito: non può dedursi omessa motivazione su una misura diversa da quella domandata in appello.
- Quando tutti i motivi di ricorso sono inammissibili o manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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