Cassazione Penale, Ordinanza n. 13599/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p.; 2) illogicità e carenza di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.; 3) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte rileva che tutti i motivi ripropongono questioni già dedotte in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, traducendosi in una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Quanto alla riqualificazione ex art. 712 c.p., la Corte osserva inoltre che per la configurabilità astratta di tale ipotesi è necessario che risulti provato l'acquisto della cosa, poiché solo così può verificarsi l'esistenza di circostanze idonee a porre l'agente in sospetto sulla provenienza lecita; nel caso concreto l'imputato non aveva spiegato come fosse avvenuto l'acquisto del bene. Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, secondo il consolidato orientamento della Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già sollevate in appello e già puntualmente respinte, oltre che diretti a sollecitare una diversa lettura del merito. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento agli elementi decisivi o rilevanti, in modo sufficiente secondo la giurisprudenza richiamata. Ne consegue il mantenimento della condanna per ricettazione e il mancato riconoscimento della riqualificazione ex art. 712 c.p. e delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del giudizio di responsabilità per ricettazione oggetto di censura in cassazione.
La riqualificazione in questa fattispecie è ritenuta astrattamente praticabile solo se sia dimostrato l'acquisto della cosa, tale da consentire la verifica di circostanze di sospetto sulla provenienza lecita.
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto correttamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Richiamo finale relativo all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e specificamente disattese dal giudice di merito, quando la censura miri soltanto a ottenere una diversa valutazione del fatto.
- La riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. presuppone che sia provato l'acquisto del bene, poiché solo in presenza di tale dato è possibile verificare se ricorrano circostanze oggettive idonee a porre una persona di media avvedutezza in stato di sospetto sulla legittima provenienza della cosa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice individui gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendo tali elementi assorbire o superare le ulteriori deduzioni difensive.
- La deduzione di vizi di motivazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito, poiché il sindacato della Cassazione resta circoscritto alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione impugnata.
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