Cassazione Civile, Ordinanza n. 04393/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito di euro 168.000 oltre IVA e CPA per attività svolta nell'ambito di una procedura concorsuale: predisposizione e presentazione di piano e proposta concordatari e assistenza fino all'omologa. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda e il Tribunale aveva confermato il rigetto, accogliendo l'eccezione di inadempimento del curatore. Il tribunale aveva ritenuto che, nel contesto di un lavoro svolto in équipe, la creditrice avesse tenuto una condotta difettosa sotto il profilo della diligenza professionale, per non essersi avveduta di errori altrui ritenuti evidenti, e in particolare per non avere rilevato vizi palesi del piano e della proposta e per non avere impedito che l'attestatore si basasse acriticamente su una relazione di stima giudicata insufficiente. La professionista ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha poi depositato rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; il fallimento ha chiesto la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, anche senza accettazione della controparte, precisando che l'accettazione non è richiesta ai fini della produzione degli effetti processuali. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione, riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, non essendo richiesta ai fini dell'efficacia processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio senza necessità di accettazione della controparte, ferma restando la regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale o secondo la disciplina applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili non è estensibile ai casi di rinuncia, trattandosi di norma eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione.
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