Cassazione Penale, Sentenza n. 24956/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/12/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 671 c.p.p. con cui Pagliuca chiedeva il riconoscimento della continuazione (ex art. 81 c.p.) tra più sentenze di condanna pronunciate dalla stessa Corte d'appello. Il ricorrente deduceva omissione di valutazione di ordinanze favorevoli al vincolo della continuazione emesse nei confronti di originari coimputati (quale elemento di novità) e sosteneva che tali pronunce sopravvenute avrebbero dovuto superare la preclusione derivante dal precedente rigetto (27/10/2023). In subordine, illustrava i profili di fatto (modalità, luoghi, epoca) a sostegno della tesi della comune esecuzione del medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'istanza era mera riproposizione di altra richiesta già rigettata e che, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'inammissibilità quando la nuova domanda si fonda sui medesimi elementi. La Corte ha precisato che la novità invocata (riconoscimenti concessi ad altri originari coimputati) non riguarda specificamente la posizione del ricorrente e dunque non è idonea a superare la preclusione; non vige un obbligo del giudice dell'esecuzione di confrontarsi con motivazioni rese in relazione a soggetti diversi quando ciò non produce nuovi fatti o nuove questioni giuridiche riferibili al richiedente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione del riconoscimento della continuazione; oggetto dell'istanza proposta dal ricorrente, che il giudice deve valutare salvo la preclusione prevista dall'art. 666, comma 2.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di inammissibilità quando l'istanza costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata basata sui medesimi elementi; la Corte ha applicato questa norma per escludere la riapertura della questione in assenza di fatti o questioni nuove specifiche per il ricorrente.
Norma sul vincolo della continuazione tra reati (concorso formale/continuazione); è la fattispecie sostanziale invocata dal ricorrente, la cui interpretazione è stata valutata in sede esecutiva solo se riferita in modo nuovo e specifico alla posizione dell'interessato.
Indicazioni delle norme sostanziali rispetto alle condanne cui si riferiva l'istanza (delitti per i quali Pagliuca era stato condannato). Queste norme identificano i reati tra i quali si richiedeva il riconoscimento della continuazione, ma non sono centrali per il principio processuale deciso.
principio del ne bis in idem
Principio richiamato dalla giurisprudenza e dalla Corte, a fondamento della preclusione alla reiterazione delle decisioni sulla stessa regiudicanda; giustifica la disciplina che vieta la riproposizione identica di istanze già decise.
Massime di principio
- Una richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è inammissibile se costituisce mera riproposizione di una domanda già rigettata, salvo che siano dedotti fatti o questioni nuove che riguardino specificamente la posizione del richiedente.
- La novità invocata per superare la preclusione deve riguardare il soggetto che propone l'istanza: decisioni favorevoli rese nei confronti di altri coimputati non costituiscono di per sé elemento nuovo idoneo a far riaprire la questione.
- Il giudice dell'esecuzione non è tenuto a confrontarsi con le motivazioni rese in procedimenti relativi a soggetti diversi, se tale confronto non produce nuovi elementi fattuali o giuridici applicabili alla posizione dell'istante.
- Se la nuova istanza si fonda sugli stessi elementi già esaminati, il giudice può dichiararla inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., con conseguente condanna alle spese; per evitare la preclusione occorre indicare chiaramente quali fatti o questioni giuridiche, non già valutati, siano sopravvenuti o non considerati.
- L'annullamento in favore di altri coimputati disposto dalla Cassazione non estende automaticamente gli effetti alla situazione del singolo condannato: è necessario che dall'annullamento emergano novità specifiche rilevanti per la posizione del richiedente.
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