Cassazione Penale, Sentenza n. 36346/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da Ruggerini contro l'ordinanza del Tribunale di Paola che aveva rigettato l'istanza di restituzione dell'immobile sito in Modena, proprietà Calypso s.r.l., già sottoposto a confisca nel procedimento "Matassa". Si denunciano violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen., e si sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere operato il dissequestro (controquanto dedotto dal ricorrente riguardo a specifiche particelle catastali, f. 232 mapp. 11 sub 2, mapp. 12, 10 e 157), oltre a non avere motivato sulla sussistenza del fumus e del periculum e a non essersi confrontato con le ragioni sulla restituzione documentate nell'appello cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale cautelare avesse correttamente registrato l'avvenuto dissequestro del bene a seguito dell'aggiudicazione (atto del 12/11/2019; dissequestro del 28/10/2020) e che avesse considerato le produzioni difensive. La censura difensiva si limitava a contestare la motivazione, il che non rientra nella nozione di "violazione di legge" ammessa come motivo di cassazione per gli atti in materia di sequestro preventivo, salvo radicali vizi della motivazione non presenti nel caso. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di Euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Limita i motivi di ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo alla violazione di legge e a vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico-argomentativo del giudice; contestazioni meramente sulla motivazione non sono sufficienti.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Prevede la costituzione del Tribunale della libertà e la composizione del collegio che decide sulle misure cautelari; richiamato per spiegare la composizione del giudice che ha reso l'ordinanza impugnata.
Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; qui la Corte ha applicato la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria, ritenendo non sussistente l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23 d.l. 28/10/2020 n. 137
Norma richiamata in relazione alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero (formalità procedurale rispettata nella fase di discussione davanti alla Corte).
Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli)
Sez. U, n. 25932/2008; Sez. 3, n. 4919/2016; Sez. 2, n. 18951/2017
Richiamata per precisare il perimetro del motivo di cassazione in materia di sequestro: sono ammessi i ricorsi per violazione di legge e per vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero nel caso di specie.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammissibile principalmente per violazione di legge ovvero per vizi della motivazione talmente gravi da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice; una mera contestazione della motivazione ordinaria non è sufficiente.
- Prima di impugnare, verificare accuratamente lo stato giuridico del bene (eventuali atti di aggiudicazione e provvedimenti di dissequestro) e produrre documentazione chiara che dimostri la persistenza del vincolo per le specifiche particelle oggetto del ricorso.
- Se si contesta il mancato esame di elementi fondamentali (p.es. fumus e periculum o diritto alla restituzione), occorre dimostrare concretamente l'omissione tramite riferimenti puntuali agli atti e alle prove non considerate, non limitandosi a contestazioni generiche sulla motivazione.
- Nel valutare un appello cautelare rispetto a provvedimenti di restituzione, considerare che l'esistenza di atti successivi (aggiudicazione, dissequestro) può precludere la restituzione; tali fatti devono essere chiaramente valorizzati in ricorso con documenti ufficiali.
- Tenere presente il rischio di condanna alle spese e dell'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) in caso di ricorso inammissibile: proporre ricorsi fondati su profili di diritto precisi e non su semplici dissensi motivazionali.
- Per preservare la possibilità di successo, articolare i motivi in termini di errori normativi concreti o di lacune motivazionali radicali, e corredare il ricorso di tutte le prove documentali rilevanti (visure catastali, provvedimenti di dissequestro, atti di aggiudicazione, ecc.).
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