Sentenza del 29/04/2016 n. 2544 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ricorso - Inammissibilità - Condizioni di procedibilità - Reclamo - Mancata presentazione - Interpretazione restrittiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio riportato esclude che la costituzione anticipata determini l’inammissibilità quando il reclamo sia stato comunque regolarmente presentato. La sanzione processuale è riferita alla mancata presentazione del reclamo; la norma va interpretata restrittivamente, senza estendere una limitazione all’accesso alla giustizia. Il testo fornito non identifica la decisione concreta, l’esito formale del giudizio, le parti, le date o le spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione dell’art. 17-bis, comma 9, del d.lgs. n. 546/1992: si discuteva se l’inammissibilità del ricorso dovesse conseguire anche alla costituzione in giudizio anticipata del contribuente, nonostante fosse stato regolarmente presentato il reclamo obbligatorio, oppure soltanto alla mancata presentazione del reclamo.
Norme richiamate
Art. 17-bis, comma 9, d.lgs. n. 546/1992
L'art. 17bis, comma 9, d.lgs. n. 546/1992 sanziona con l'inammissibilità del ricorso solo la mancata presentazione del reclamo propedeutica - ed obbligatoria - al ricorso e non anche la costituzione in giudizio anticipata dopo aver comunque interposto regolare reclamo, in quanto la nonna va interpretata nel senso di non limitare l'esercizio dell'agire in giudizio in senso restrittivo e non estensivo.
L’inammissibilità colpisce l’omessa presentazione del reclamo obbligatorio, non la costituzione anticipata in giudizio quando il reclamo sia stato comunque regolarmente proposto. La disposizione, in quanto limita l’esercizio dell’azione giudiziaria, non va estesa oltre il caso previsto.
Massime di principio
- Se una condizione di procedibilità obbliga a presentare un reclamo prima del ricorso, occorre distinguere l’omissione del reclamo dal rispetto non perfetto della sequenza temporale degli atti: la sanzione di inammissibilità non si estende automaticamente al secondo caso.
- Le norme che limitano l’accesso al giudice e prevedono l’inammissibilità vanno interpretate restrittivamente; non è opportuno ricavare conseguenze preclusive ulteriori rispetto a quelle previste dalla disposizione.
- La presentazione regolare del reclamo può soddisfare la condizione preliminare anche se il contribuente si costituisce in giudizio prima del momento previsto; per casi concreti vanno comunque verificati il testo normativo applicabile e i fatti processuali.
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