Cassazione Civile, Ordinanza n. 32597/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio amministrativo, respinta in sede di opposizione dalla Corte d'appello di Napoli. La parte privata ha quindi proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte territoriale. In Cassazione, tuttavia, è emersa in via preliminare l'assenza di una valida procura speciale per il giudizio di legittimità: la procura allegata al ricorso risultava priva di data riferibile alla proposizione del ricorso, era anteriore alla decisione impugnata e conteneva formule generiche riferite a tutti i gradi e stadi del giudizio, senza specifico richiamo al giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto, dunque, che il ricorso fosse inammissibile per inesistenza di procura speciale. Successivamente è pervenuto atto di rinuncia al ricorso; non essendo intervenuta accettazione della rinuncia, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha condannato personalmente e in solido i difensori della ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente.
La decisione
La Corte ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, in quanto la procura era anteriore alla sentenza impugnata, priva di riferimento specifico al ricorso per cassazione e formulata per il giudizio di merito. Tuttavia, essendo stata successivamente depositata rinuncia al ricorso e non constando accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico, in via personale e solidale, degli avvocati della ricorrente, non della parte assistita.
Norme richiamate
la procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e riferita specificamente al giudizio di legittimità; non basta la procura rilasciata per il merito.
la Corte richiama il principio per cui la speciale validità della procura per cassazione non viene meno né è supplita dal fatto che la sentenza sia impugnabile direttamente per cassazione dopo l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- La procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e deve risultare rilasciata in data successiva al provvedimento impugnato, così da rendere certa la riferibilità dell'attività difensiva al giudizio di legittimità.
- Una procura conferita per il giudizio di merito, anche se formulata per "tutti i gradi e stadi" del processo, non è idonea a sorreggere il ricorso per cassazione se non contiene un riferimento specifico a tale giudizio e se è anteriore alla sentenza impugnata.
- L'inesistenza della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non è sanabile con regolarizzazioni successive.
- Se il ricorso è proposto senza valida procura, l'attività processuale del difensore non produce effetti in capo alla parte; le spese possono essere poste a carico del difensore che ha agito senza potere rappresentativo.
- La rinuncia al ricorso, in mancanza di accettazione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
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