Cassazione Penale, Ordinanza n. 11139/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso. Deduceva, in sintesi, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione della camera di consiglio dinanzi alla settima sezione. La Corte ha però rilevato che il ricorso straordinario era a sua volta inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 625, comma 4, c.p.p.; inoltre la precedente ordinanza era stata emessa de plano, senza avvisi alle parti, trattandosi di ricorso già tardivo, e tale statuizione sulla tardività non era stata specificamente censurata. Non risultavano infine elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso senza colpa nella causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso, per equità e tenuto conto che il ricorrente era già stato condannato a euro 4.000 nel provvedimento impugnato, l'ulteriore versamento alla Cassa delle ammende previsto in via ordinaria. La decisione si fonda sulla proposizione del ricorso fuori dai casi consentiti e sulla mancata contestazione della ratio della precedente declaratoria di tardività.
Norme richiamate
Rimedio straordinario esperibile solo per errore di fatto nei limiti consentiti dall'ordinamento; non può essere usato per contestare valutazioni giuridiche o statuizioni non attinte dal dedotto errore.
Il ricorso straordinario è inammissibile se proposto fuori dei casi consentiti dalla norma.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali; il pagamento alla Cassa delle ammende può essere escluso quando la Corte lo ritenga equo e non ricorrano gli estremi per addossarlo alla parte.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è inammissibile quando non investe il decisum nei limiti consentiti o quando mira, in sostanza, a contestare una precedente declaratoria di tardività non specificamente censurata.
- La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata de plano quando il ricorso è manifestamente proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
- La condanna alle spese processuali consegue all'inammissibilità del ricorso; la somma alla Cassa delle ammende non va automaticamente applicata se, in concreto, il giudice ritiene equo escluderla e non emergono profili di colpa nella causa di inammissibilità.
- L'errore di fatto deducibile con il rimedio straordinario non coincide con la mera contestazione di valutazioni giuridiche o con la critica a una decisione fondata sulla tardività dell'impugnazione.
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