Ordinanza n. 55/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- n. -OMISSIS- adottato in data 19 gennaio 2026 dal Questore di Genova nei confronti dell'odierno ricorrente, notificato in pari data, con il quale è stato vietato all'odierno ricorrente di accedere per cinque anni a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri stati membri dell'Unione Europea nell'ambito dei quali si svolga qualsiasi incontro calcistico relativamente a qualsiasi tipo di competizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto quinquennale di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea per incontri calcistici di qualsiasi competizione, adottato dal Questore di Genova
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Genova e ne ha chiesto la sospensione cautelare. Ha dedotto il difetto di motivazione, la violazione dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 401/1989, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe automaticamente desunto la sua pericolosità dalla sentenza di condanna della Corte d'Appello di Genova del 2 febbraio 2021, nonché la carenza di proporzionalità delle prescrizioni. Quanto al periculum in mora, è stata valutata anche la circostanza che il ricorrente non svolge attualmente attività imprenditoriale nel settore della sicurezza privata degli eventi sportivi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, allo stato degli atti e nei limiti della cognizione cautelare, il fumus boni iuris con riguardo ai presupposti del divieto: la valutazione dell'Amministrazione non è apparsa implausibile sulla base degli elementi valorizzati nel provvedimento. Il giudice ha precisato che i provvedimenti favorevoli dell'autorità giudiziaria penale non assumono automaticamente rilievo, poiché si fondano su presupposti diversi e l'attività dell'autorità di pubblica sicurezza ha una spiccata finalità preventiva. Sono state invece ritenute meritevoli di favorevole apprezzamento le censure relative alla proporzionalità delle prescrizioni, in ragione dell'ampiezza delle manifestazioni e dei luoghi interdetti e dell'indeterminatezza di questi ultimi, tale da non consentire al destinatario di orientare adeguatamente la propria condotta e da esporlo a sanzioni anche per presenze occasionali in luoghi nei quali si svolgano manifestazioni difficilmente conoscibili in anticipo. È stato riconosciuto il periculum in mora derivante dall'eccessiva compressione della libertà di circolazione, mentre non è stato ritenuto attuale quello collegato all'attività imprenditoriale nella sicurezza privata degli eventi sportivi. La tutela è stata accordata mediante sospensione parziale: il divieto è stato circoscritto ai soli impianti sportivi in cui si svolgono le competizioni interdette e alle vie e piazze immediatamente adiacenti, restando ferma la possibilità di transito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione di merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica del febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. c), l. 13 dicembre 1989, n. 401
La disposizione è richiamata quale base normativa del divieto di accesso alle manifestazioni sportive; nella fase cautelare il giudice non ha ravvisato una manifesta implausibilità dei presupposti valutati dall'Amministrazione.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, i provvedimenti favorevoli dell'autorità giudiziaria penale non escludono automaticamente la legittimità della misura di pubblica sicurezza, poiché quest'ultima risponde a presupposti e finalità preventive differenti.
- La misura di divieto di accesso alle manifestazioni sportive deve essere proporzionata e sufficientemente determinata quanto all'estensione delle manifestazioni e dei luoghi interessati; l'indeterminatezza dell'ambito spaziale e l'eccessiva ampiezza del divieto possono impedire al destinatario di orientare consapevolmente la propria condotta e giustificare la sospensione parziale della misura.
- Ai fini della tutela cautelare, l'eccessiva compressione della libertà di circolazione può integrare il periculum in mora quando il divieto si estenda a luoghi e situazioni non strettamente necessari alla finalità preventiva, anche se non è attuale un pregiudizio collegato allo svolgimento di un'attività professionale specifica.
- Il giudice amministrativo può accordare una tutela cautelare conformativa, sospendendo solo la parte sproporzionata del divieto e circoscrivendo l'interdizione agli impianti interessati dalle competizioni e alle aree immediatamente adiacenti, salvaguardando la possibilità di transito.
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