Cassazione Penale, Sentenza n. 46796/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lopez ha impugnato il rigetto della sua istanza di ammissione alla detenzione domiciliare ex art. 16-nonies per collaboratore di giustizia, lamentando che il Tribunale di sorveglianza non ha valutato correttamente le informazioni positive sul suo comportamento carcerario dall'avvio della collaborazione (dal 2021), la recisione dei legami con ambienti criminosi, il sostegno familiare e l'effettivo ravvedimento dimostrato con attività lavorativa, studio e permessi premio positivamente fruiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato l'ordinanza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione: il Tribunale aveva riconosciuto elementi positivi (collaborazione rilevante, comportamento responsabile, lavoro, studio, supporto familiare, recisione dei legami criminali) ma li ha poi sacrificati a una valutazione preventiva sproporzionata (sopravvalutazione del principio di gradualità, eccessiva considerazione della recente fruizione di permessi-premio e del rischio di un innalzamento del fine pena). La Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio conforme ai criteri indicati.
Norme richiamate
art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 64
«Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo». "Nella proposta o nel parere il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata" e "La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione..." Acquisiti la proposta o il parere, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti e che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento anche in deroga alle vigenti disposizioni; il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate abbiano espresso parere sfavorevole.
La norma consente benefici a collaboratori di giustizia purché sussista il ravvedimento e manchino collegamenti con criminalità organizzata/eversiva; richiede acquisizione del parere del procuratore speciale e motivazione specifica se il parere è sfavorevole.
Giurisprudenza di legittimità (principi interpretativi sul ravvedimento e sui benefici per i collaboratori)
La Corte ricorda che il ravvedimento non può essere presunto solo sulla base della collaborazione: serve un giudizio motivato basato su elementi specifici e distinti (condotta complessiva, rapporti familiari, lavoro/studio, esiti del trattamento penitenziario, fruizione di permessi premio, assenza di collegamenti persistenti con la criminalità). Il giudizio deve essere prognostico e fondato su parametri oggettivi.
Massime di principio
- Il beneficio per il collaboratore di giustizia richiede la prova, anche in termini di ragionevole probabilità, del ravvedimento: non basta la sola collaborazione formale.
- La valutazione del magistrato di sorveglianza deve considerare in modo complessivo e coerente elementi come durata e qualità della collaborazione, comportamento carcerario, lavoro/studio, esiti dei permessi premio e rete di supporto familiare.
- Il principio di gradualità del trattamento non può essere utilizzato per escludere automaticamente benefici quando il percorso collaborativo e i permessi premio abbiano fornito indici concreti e positivi di reinserimento; la titubanza deve essere motivata con rigorosi elementi di rischio specifico.
- In presenza di motivazioni contraddittorie o illogiche il provvedimento è annullabile e il giudice è tenuto a riesaminare la posizione alla luce dei criteri di cui all'art. 16-nonies e della giurisprudenza consolidata.
- Se l'autorità inquirente (es. DDA o procuratore nazionale) fornisce valutazioni favorevoli o elementi positivi, il tribunale di sorveglianza deve valorizzarli salvo che ricorrano chiari elementi ostativi alla sicurezza pubblica.
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