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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09656/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il testo non consente di individuare la specifica natura dei reati oggetto dei capi H) e L), né di ricostruire ulteriormente il merito delle imputazioni oltre al dato della condanna in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 22 febbraio 2024. Dal testo risulta che il ricorso investiva il giudizio di responsabilità e, in particolare, la motivazione logica posta a base della condanna per i capi H) e L). Tuttavia le censure sono ritenute di estrema genericità e di aspecificità estrinseca, perché si limitavano a riproporre profili già dedotti e già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a una critica generica o meramente ripetitiva della motivazione di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione impugnata.
  • La censura è aspecifica quando non indica in modo puntuale gli errori logico-giuridici della sentenza impugnata e si risolve nella mera reiterazione di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova rivalutazione del materiale probatorio o della tenuta logica complessiva della decisione di merito mediante motivi privi di specificità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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