Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10618/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati in appello per peculato (art. 314 c.p.), ritenuti responsabili dell'appropriazione di somme corrispondenti a quote di partecipazione non versate da alcuni partecipanti a gite organizzate dal Comune di Floresta (Marzullo per un viaggio in Umbria - tre quote; Mazzeo per il viaggio in Umbria e per quello sulla costiera amalfitana - quote non versate e mancato possesso dei requisiti ISEE da parte di alcuni beneficiari). In cassazione i difensori hanno censurato la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato (anticipi effettuati dal Comune per rispettare gli impegni verso l'agenzia e successivi tentativi di recupero delle somme, nonché la natura delle gratuità concesse dall'agenzia), nonché vizi motivazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo che non sussisteva condotta appropriativa dei pubblici denari. Ha osservato che il Comune aveva anticipato somme per adempiere agli impegni contrattuali verso le agenzie e che l'inadempimento era dovuto ai singoli partecipanti. Ha inoltre precisato che, se vi fossero state condotte distrattive o di destinazione illecita, il corretto inquadramento poteva essere quello dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e non del peculato, secondo la giurisprudenza richiamata. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Usato come capo di imputazione originario per l'asserita appropriazione di somme pubbliche; la Corte richiede per la configurabilità del reato la reale appropriazione o la mancanza di qualunque motivazione giustificativa dell'atto di destinazione del denaro pubblico

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    Richiamato dalla Corte come quadro normativo più adeguato per ipotetiche condotte distrattive o di destinazione illecita che siano comunque 'funzionalmente' riferibili a violazioni delle regole contabili e non alla totale mancanza di motivazione che contraddistingue il peculato

  • art. 323-bis cod. pen.

    Citato come attenuante riconosciuta in sede di merito (la Corte d'appello aveva riconosciuto l'attenuante ex art. 323-bis ai condannati)

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato nella formula di imputazione con riferimento alla partecipazione o concorso nella commissione del reato; la sentenza di cassazione richiama comunque la necessità di provare gli elementi costitutivi del reato per tutti i concorrenti

Massime di principio

  • L'anticipazione di somme da parte di un ente pubblico per rispettare impegni contrattuali, seguita da tentativi di recupero verso i partecipanti inadempienti, di norma esclude la configurabilità del reato di peculato se non emerge appropriazione o destinazione indebitamente privata delle somme
  • Per qualificare come peculato l'uso di denaro pubblico è necessario dimostrare l'assenza di qualsiasi giustificazione o la presenza di una finalità esclusivamente privata; altrimenti la condotta, se illecita, può essere inquadrata come abuso d'ufficio quando vi sia violazione delle regole contabili o una destinazione illegittima ma riconducibile a un atto amministrativo
  • La presenza di atti formali (es. solleciti di pagamento, documentazione dell'impegno di spesa) e l'effettivo impegno a recuperare le somme indeboliscono l'elemento soggettivo di appropriazione richiesto per il peculato
  • L'attribuzione di gratuità offerte da un'agenzia non equivale automaticamente a un'appropriazione di beni o somme del Comune: va verificata la natura delle gratuità e chi effettivamente ha disposto l'assegnazione
  • In presenza di contestazioni penali su atti amministrativi è indispensabile che l'imputazione sia formulata correttamente (peculato vs abuso d'ufficio) in base alla fattispecie di fatto e alle regole contabili violate; la mancanza di adeguata contestazione o di prova dell'elemento soggettivo determina l'annullamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.