Cassazione Penale, Sentenza n. 10618/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati in appello per peculato (art. 314 c.p.), ritenuti responsabili dell'appropriazione di somme corrispondenti a quote di partecipazione non versate da alcuni partecipanti a gite organizzate dal Comune di Floresta (Marzullo per un viaggio in Umbria - tre quote; Mazzeo per il viaggio in Umbria e per quello sulla costiera amalfitana - quote non versate e mancato possesso dei requisiti ISEE da parte di alcuni beneficiari). In cassazione i difensori hanno censurato la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato (anticipi effettuati dal Comune per rispettare gli impegni verso l'agenzia e successivi tentativi di recupero delle somme, nonché la natura delle gratuità concesse dall'agenzia), nonché vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo che non sussisteva condotta appropriativa dei pubblici denari. Ha osservato che il Comune aveva anticipato somme per adempiere agli impegni contrattuali verso le agenzie e che l'inadempimento era dovuto ai singoli partecipanti. Ha inoltre precisato che, se vi fossero state condotte distrattive o di destinazione illecita, il corretto inquadramento poteva essere quello dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e non del peculato, secondo la giurisprudenza richiamata. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
Usato come capo di imputazione originario per l'asserita appropriazione di somme pubbliche; la Corte richiede per la configurabilità del reato la reale appropriazione o la mancanza di qualunque motivazione giustificativa dell'atto di destinazione del denaro pubblico
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
Richiamato dalla Corte come quadro normativo più adeguato per ipotetiche condotte distrattive o di destinazione illecita che siano comunque 'funzionalmente' riferibili a violazioni delle regole contabili e non alla totale mancanza di motivazione che contraddistingue il peculato
Citato come attenuante riconosciuta in sede di merito (la Corte d'appello aveva riconosciuto l'attenuante ex art. 323-bis ai condannati)
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato nella formula di imputazione con riferimento alla partecipazione o concorso nella commissione del reato; la sentenza di cassazione richiama comunque la necessità di provare gli elementi costitutivi del reato per tutti i concorrenti
Massime di principio
- L'anticipazione di somme da parte di un ente pubblico per rispettare impegni contrattuali, seguita da tentativi di recupero verso i partecipanti inadempienti, di norma esclude la configurabilità del reato di peculato se non emerge appropriazione o destinazione indebitamente privata delle somme
- Per qualificare come peculato l'uso di denaro pubblico è necessario dimostrare l'assenza di qualsiasi giustificazione o la presenza di una finalità esclusivamente privata; altrimenti la condotta, se illecita, può essere inquadrata come abuso d'ufficio quando vi sia violazione delle regole contabili o una destinazione illegittima ma riconducibile a un atto amministrativo
- La presenza di atti formali (es. solleciti di pagamento, documentazione dell'impegno di spesa) e l'effettivo impegno a recuperare le somme indeboliscono l'elemento soggettivo di appropriazione richiesto per il peculato
- L'attribuzione di gratuità offerte da un'agenzia non equivale automaticamente a un'appropriazione di beni o somme del Comune: va verificata la natura delle gratuità e chi effettivamente ha disposto l'assegnazione
- In presenza di contestazioni penali su atti amministrativi è indispensabile che l'imputazione sia formulata correttamente (peculato vs abuso d'ufficio) in base alla fattispecie di fatto e alle regole contabili violate; la mancanza di adeguata contestazione o di prova dell'elemento soggettivo determina l'annullamento
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