Sentenza n. 13314/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell'Avviso recante l''elenco degli esiti delle prove scritte diviso per Regioni e, in particolare, dell''Elenco riguardante la Regione Lazio, pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 17.01.2024 per la selezione pubblica per l''assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità per l'area funzionari, per attività tributaria (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall''atto n. 300017 del 24 agosto 2023), nelle parti di interesse e, precisamente, ove non viene incluso il ricorrente; 2) Dell'Avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte e dei relativi Esiti delle prove scritte, pubblicati sul sito dell''Agenzia delle Entrate in data 30.11.23 per la selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità per l''area funzionari, per attività tributaria (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall''atto n. 300017 del 24 agosto 2023), nelle parti di interesse e, precisamente, ove non viene incluso il ricorrente; 3) Dell'esito della prova scritta recante il punteggio insufficiente del ricorrente, nelle parti di interesse; 4) Della prova scritta sottoposta al ricorrente in data 22.11.2023, nella parte di interesse; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il bando di concorso, pubblicato in data 24.07.23 sul sito dell''Agenzia delle Entrate, nonché sul sito di Formez PA in pari data; nonché del successivo atto di modifica del bando di concorso del 24.08.23, ove considerato eventualmente lesivo per gli interessi di parte ricorrente; b) le indicazioni sulla prova scritta per come pubblicate sul sito Agenzia delle Entrate il 04.09.2023, nella parte di interesse; c) Diario delle prove scritte e il relativo calendario, nelle parti di interesse, per come pubblicati il 17.10.2023 sul sito di Formez Pa; d) l'Avviso pubblicato il 15.12.2023 sul sito dell''Agenzia delle Entrate, per quanto di interesse; in via principale, per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo per i motivi espressi in narrativa. In subordine, per l'accertamento, dell'illegittimità dell''operato amministrativo, con l''adozione di ogni provvedimento consequenziale, tra cui l'ordine di ripetizione della prova secondo criteri di equità e giustizia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Colapietro Vito Leonardo il 22/5/2024: per l'annullamento 1) Del provvedimento prot. n. 2024/40184 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Lazio recante “Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell'area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall'atto n. 224448 del 9 maggio 2024)”, con cui è stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell'area dei funzionari per attività tributaria, di cui n. 922 per la Direzione Regionale del Lazio e Uffici Centrali (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall'atto n. 224448 del 9 maggio 2024), riportata nell'allegato A, parte integrante del presente atto, nonché la Graduatoria di merito (All. A) e l'Elenco dei vincitori (All. B), in ogni parte considerata lesiva e in ogni caso nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto a parte ricorrente 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali sottesi alla formazione della Graduatoria di merito e dell'Elenco dei vincitori, sebbene non conosciuti; unitamente ad ogni altro atto/provvedimento già impugnato con ricorso principale in via principale, per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo per i motivi espressi in narrativa. In subordine, per l’accertamento, dell'illegittimità dell'operato amministrativo, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale, tra cui l'ordine di ripetizione della prova secondo criteri di equità e giustizia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/5/2024: per l’annullamento 1) Del provvedimento prot. n. 2024/44363 del 24.05.2024 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Lazio recante “ Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024) approvata con atto n. 40184 del 13 maggio 2024”, con cui è stata rettificata e approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, di cui n. 922 per la Direzione Regionale del Lazio e Uffici Centrali (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024), riportata nell’allegato A, parte integrante del presente atto, nonché la Graduatoria di merito (All. A) e l’Elenco dei vincitori (All. B), in ogni parte considerata lesiva e in ogni caso nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto a parte ricorrente; 2) La Graduatoria di merito (All. A) rettificata del 24.05.2024 sul sito dell’amministrazione, nelle parti di interesse; 3) L’Elenco dei vincitori (All. B) del 24.05.2024 sul sito dell’amministrazione, nelle parti di interesse; 4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali inerenti l’approvazione delle nuove graduatorie nonché il relativo decreto; b) ogni atto inerente l’assegnazione delle sedi di preferenza; unitamente ad ogni atto/provvedimento già impugnato in sede principale in via principale, per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo per i motivi espressi in narrativa. In subordine, per l’accertamento, dell’illegittimità dell’operato amministrativo, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale, tra cui l’ordine di ripetizione della prova secondo criteri di equità e giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria degli idonei e successiva approvazione e rettifica delle graduatorie del concorso per 3970 funzionari dell'Agenzia delle Entrate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, al quale era stato attribuito il punteggio di 17,91 nella prova scritta del concorso, ha impugnato gli esiti della prova e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale e la sua successiva rettifica. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della par condicio concorsorum, dei principi di uguaglianza, buon andamento e giusto procedimento, sostenendo che l'inserimento successivo delle materie informatica e inglese avrebbe modificato sostanzialmente la lex specialis e imposto la riapertura dei termini di partecipazione. Ha inoltre sostenuto che sette quesiti, dal n. 29 al n. 36, non sarebbero stati registrati dal sistema informatico, sebbene egli vi avesse risposto correttamente, chiedendo il deposito dei file log. Ha affermato che, considerando i punteggi relativi alle materie contestate e ai quesiti non registrati, avrebbe raggiunto 21,94 punti, superando la soglia di 21/30 prevista dal bando. In via subordinata, ha dedotto la mancata predeterminazione nel bando dei criteri di attribuzione dei punteggi, delle modalità di svolgimento e della durata della prova, nonché il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 3 del d.P.R. 487/1994. Ha chiesto, in subordine, la ripetizione della prova. L'amministrazione ha eccepito il difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza e ha contestato nel merito le doglianze, depositando i file log.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di interesse, ritenendo che il ricorrente conservasse un interesse concreto all'assegnazione del punteggio richiesto, poiché la soppressione del meccanismo del cosiddetto "taglia-idonei" consentiva, in caso di accoglimento delle contestazioni, l'inserimento nella graduatoria degli idonei al raggiungimento di 21 punti. Ha inoltre ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami per la manifesta infondatezza del ricorso. Nel merito, ha respinto il primo motivo: l'aggiunta delle materie informatica e inglese non costituiva una modifica sostanziale della procedura, non incidendo sui requisiti di partecipazione né sul numero dei posti, e quindi non imponeva la riapertura dei termini. La contestazione relativa ai sette quesiti è stata smentita dai file log, dai quali risultava che il candidato aveva visualizzato i quesiti in rapida successione senza fornire alcuna risposta. È stato respinto anche il motivo subordinato: il bando indicava la prova unica scritta, le materie, la valutazione in trentesimi e la soglia di 21/30; ulteriori indicazioni erano state pubblicate prima delle prove e la commissione aveva predeterminato, prima dello svolgimento, i criteri di valutazione e i punteggi per risposte esatte, errate e non date. L'art. 9, comma 3, del d.P.R. 483/1997 è stato ritenuto inapplicabile perché riferito al personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale. I motivi aggiunti, fondati sull'invalidità derivata degli atti successivi, sono stati conseguentemente respinti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Consente di soprassedere all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando il ricorso è manifestamente infondato.
art. 6.2 del bando di concorso
Prevedeva il superamento della prova scritta con il punteggio minimo di 21/30.
Il bando di concorso deve contenere almeno: lettera c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità.
Il giudice ha ritenuto rispettati gli obblighi informativi del bando, in quanto erano indicati la tipologia della prova, le materie, il sistema di valutazione e il punteggio minimo; le ulteriori modalità potevano essere precisate con atti successivi pubblicati prima dello svolgimento.
Impone la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione prima dello svolgimento delle prove; nel caso concreto tali criteri risultavano stabiliti nelle sedute antecedenti alle prove scritte.
art. 9, comma 3, d.P.R. 483/1997
Non è applicabile al concorso per funzionari dell'Agenzia delle Entrate, poiché disciplina la selezione del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
Massime di principio
- L'aggiunta, mediante modifica del bando, di ulteriori materie oggetto della prova concorsuale non impone la riapertura dei termini di partecipazione quando non incide sostanzialmente sui requisiti di ammissione, sul numero dei posti o sulla struttura essenziale della procedura.
- La contestazione di un malfunzionamento del sistema informatico concorsuale deve essere verificata alla luce dei dati tecnici disponibili, quali i file log; quando questi dimostrano che il candidato ha visualizzato i quesiti senza fornire risposte, non può riconoscersi alcun punteggio suppletivo.
- Il bando di concorso soddisfa gli obblighi di predeterminazione quando indica tipologia e struttura essenziale delle prove, materie, sistema di valutazione e punteggio minimo; ulteriori dettagli organizzativi possono essere specificati con atti successivi purché anteriori allo svolgimento delle prove e adeguatamente pubblicizzati.
- I criteri di valutazione della prova concorsuale, compresi i punteggi per risposte esatte, errate e non date, devono essere predeterminati dalla commissione prima dello svolgimento delle prove; tale adempimento esclude l'illegittimità derivante dalla mancata indicazione integrale di tali dettagli nel bando, se la disciplina concorsuale resta conoscibile e coerente.
- Una normativa concorsuale speciale è applicabile soltanto alle procedure rientranti nel relativo ambito soggettivo e oggettivo; non può essere estesa a un concorso dell'Agenzia delle Entrate una disposizione regolamentare dettata per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
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