Cassazione Penale, Sentenza n. 14508/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva motivato il rigetto con la gravità dei maltrattamenti in famiglia (commessi fino a febbraio 2015), l'assenza di revisione critica del proprio comportamento, la persistenza di condotte di inadempimento degli obblighi di assistenza familiare nonostante un'attività lavorativa regolare, e aveva richiamato la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4 c.p. e il possibile divieto di reiterazione del beneficio ai sensi dell'art. 58‑quater, comma 7‑bis, dell'Ordinamento penitenziario. Il ricorrente ha contestato tre profili: (1) la mancata valutazione dell'avvio di un processo critico di riflessione (sosteneva che non è richiesta un'ammissione formale di responsabilità); (2) la erronea applicazione della preclusione di cui all'art. 58‑quater, comma 7‑bis (sosteneva che il divieto opera solo in ipotesi specifiche non ricorrenti nel suo caso); (3) l'erroneità del rilievo negativo per mancato risarcimento/danno riparatorio, aggravato dalla sua difficoltà economica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul secondo motivo ha riconosciuto che il principio giurisprudenziale invocato dal ricorrente era corretto e che l'ordinanza aveva errato nell'applicarlo, ma ha ritenuto tale vizio incidente e non idoneo a determinare l'annullamento perché il Tribunale di sorveglianza aveva comunque motivato il rifiuto su autonome e assorbenti ragioni di merito. Sui primi e terzo motivi la Corte ha confermato che l'affidamento in prova richiede l'avvio significativo del processo di emenda; la mancata osservanza degli obblighi civili o l'assenza di attività riparatorie assumono rilievo negativo se manifestano un'ingustificata indisponibilità. Nel caso concreto il giudice di merito aveva correttamente rilevato la persistente resistenza a rivedere le condotte, l'assenza di sforzi riparatori e la continua elusione degli obblighi alimentari nonostante il lavoro, giustificando così il rigetto dell'affidamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen. (affidamento in prova al servizio sociale)
L'affidamento è la principale misura alternativa alla detenzione finalizzata alla rieducazione; richiede l'osservazione della personalità e l'avvio significativo del processo di emenda, anche in assenza di pieno ravvedimento.
art. 27 Cost.
art. 27, terzo comma, Cost.
Sottolinea la finalità rieducativa della pena, che l'affidamento deve perseguire.
art. 99, quarto comma, c.p.
Fornisce la disciplina sulla recidiva; la presenza di recidiva è elemento valutabile nella concessione delle misure alternative.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 58‑quater, comma 7‑bis
art. 58‑quater, comma 7‑bis, Ord. pen. (legge 26/7/1975, n. 354)
Prevede limiti alla ripetuta concessione della stessa misura alternativa in presenza di specifiche condizioni connesse alla recidiva; la norma va correttamente interpretata e applicata alle fattispecie previste, ma un suo eventuale errato richiamo può essere incidente se la decisione è sorretta da autonome ragioni di merito.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'affidamento in prova richiede non la prova di pieno ravvedimento, ma l'avvio significativo di un processo di emenda della personalità; il giudice deve valutare l'evoluzione post‑reato nel suo complesso.
- L'assenza di attività riparatorie o il mancato adempimento di obblighi civili pesa negativamente se manifesta un'ingustificata indisponibilità al recupero; la difficoltà economica può essere considerata, ma non sottrae automaticamente alla valutazione negativa se sussistono altri elementi contrari.
- La preclusione prevista da norme come l'art. 58‑quater, comma 7‑bis, va applicata conformemente ai suoi presupposti: un richiamo formale errato non annulla la decisione quando il rigetto sia fondato su autonome e sufficienti ragioni di merito.
- In situazioni analoghe il giudice di merito deve motivare il complessivo quadro valutativo, bilanciando gravità del fatto, segni di emenda, precedenti concessioni di misure alternative e condotte successive (es. adempimenti familiari); decisioni scarsamente motivate possono essere censurate solo se il vizio incide sul decisum.
- La ricaduta nella recidiva e l'uso precedente della stessa misura sono elementi rilevanti e vanno esaminati concretamente per stabilire se sussistono i presupposti di una preclusione normativa o se permangono margini di valutazione discrezionale.
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