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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03013/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva reiterata, sostenendo che non vi fossero i presupposti per applicarla. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 157 c.p., assumendo che il reato fosse estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico, sostanzialmente reiterativo delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione adeguata; lo ha comunque reputato manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva valutato in concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto e i precedenti penali, ravvisando una maggiore riprovevolezza soggettiva. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato manifestamente infondato perché, una volta riconosciuta la recidiva, il termine di prescrizione non risultava decorso alla data della sentenza di appello; inoltre l'inammissibilità del primo motivo impediva comunque di dichiarare la prescrizione maturata nel frattempo.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice della falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, reato per il quale l'imputato era stato condannato e la cui sentenza è stata confermata in appello.

  • art. 133 c.p.

    Criterio utilizzato dal giudice di merito per valutare in concreto la gravità del fatto e il rapporto con i precedenti penali ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione; la Corte esclude la maturazione del termine alla data della sentenza di appello, tenuto conto della recidiva riconosciuta.

Massime di principio

  • Le doglianze di legittimità che si limitano a riprodurre in modo aspecifico le censure già svolte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sono inidonee a fondare l'annullamento e possono essere dichiarate manifestamente infondate.
  • Ai fini della recidiva, il giudice di merito deve operare una valutazione in concreto del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, valorizzando, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il grado di riprovevolezza soggettiva espresso dalla nuova violazione.
  • Quando la recidiva è ritenuta sussistente, essa incide sul calcolo del termine di prescrizione; pertanto la deduzione della prescrizione va verificata alla luce di tale qualificazione e può essere esclusa se il termine non è ancora decorso alla data della decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, poiché il giudice di legittimità non può far valere una causa estintiva medio tempore sopravvenuta in presenza di un ricorso inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

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