Cassazione Penale, Ordinanza n. 14047/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di false attestazioni sulla propria identità personale. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge, contestando la qualificazione giuridica del fatto e sostenendo, in sostanza, che la condotta dovesse essere ricondotta alla fattispecie meno grave di cui all'art. 496 c.p. anziché a quella di cui all'art. 495 c.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva motivato in modo logico e aveva correttamente applicato i principi consolidati secondo cui, quando una persona priva di documenti di identificazione fornisce false dichiarazioni sulla propria identità al pubblico ufficiale, la condotta integra il reato di cui all'art. 495 c.p., trattandosi di attestazione preordinata a consentire l'identificazione personale in assenza di altri mezzi.
Norme richiamate
Integra il reato la condotta di chi, privo di documenti di identificazione, renda false dichiarazioni sulla propria identità al pubblico ufficiale, poiché tali dichiarazioni assumono valore di attestazione preordinata alla propria identificazione personale.
È richiamato come fattispecie residuale e meno grave, applicabile alle sole dichiarazioni mendaci rese non solo al pubblico ufficiale ma anche a persona incaricata di pubblico servizio; non ricorre quando la falsa dichiarazione sulla propria identità è resa al pubblico ufficiale in assenza di altri mezzi identificativi.
Massime di principio
- La falsa dichiarazione sulla propria identità resa a un pubblico ufficiale da chi sia privo di documenti di identificazione integra il reato di cui all'art. 495 c.p., e non quello di cui all'art. 496 c.p., quando la dichiarazione assuma la funzione di attestazione diretta a consentire l'identificazione personale.
- Ai fini della qualificazione tra art. 495 c.p. e art. 496 c.p., è decisivo verificare il contesto concreto della dichiarazione e la sua finalità identificativa, nonché l'assenza di altri mezzi di identificazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo di violazione di legge si risolva nella mera contestazione della qualificazione giuridica già congruamente e logicamente motivata dal giudice di merito, in presenza di principi di diritto consolidati applicabili al caso.
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