Sentenza n. 2188/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento, nell’esecuzione della sentenza civile di condanna, di ulteriori differenze retributive fondate sull’anzianità di servizio e sull’art. 48 l.r. n. 21/2001
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 979/2023 della Corte di appello di Palermo, che aveva condannato l’Amministrazione regionale a corrispondere a ciascuno dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e gli incrementi retributivi previsti dai CCRL applicabili ratione temporis nel periodo 1996-2011. Hanno sostenuto che l’Amministrazione, con il D.R.S. n. 3335/2024, avesse liquidato soltanto il risarcimento per l’abusivo utilizzo dei contratti a termine, senza riconoscere tutte le differenze retributive dovute. In particolare, hanno invocato l’art. 48 l.r. n. 21/2001 e l’inclusione dell’intera anzianità di servizio maturata presso la Regione e presso le società di provenienza, prospettando il riconoscimento di scatti di anzianità e di ulteriori progressioni economiche. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la sentenza civile fosse una condanna generica, e ha comunque contestato la fondatezza della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, prescindendo dall’eccezione di rito. Ha interpretato il dispositivo e la motivazione della sentenza civile nel senso che gli incrementi retributivi dovuti erano esclusivamente quelli introdotti in via generalizzata dai CCRL mediante i rinnovi contrattuali intervenuti tra il 1996 e il 2011. La sentenza civile aveva espressamente escluso sia l’esistenza di un sistema di scatti di anzianità nei CCRL regionali sia il riconoscimento degli incrementi derivanti dalle progressioni economiche orizzontali, conseguibili soltanto previo superamento di apposite selezioni. Il D.R.S. n. 3335/2024 aveva attestato che gli incrementi generalizzati previsti dai CCRL nel periodo considerato erano già stati corrisposti, e l’Amministrazione ne aveva ricostruito in dettaglio l’applicazione. L’art. 48 l.r. n. 21/2001 è stato ritenuto non pertinente: esso disciplina l’equiparazione del trattamento economico del personale ex Italter e Sirap ai dipendenti regionali e non costituisce un incremento retributivo previsto dai CCRL nel periodo oggetto del giudicato. La pretesa azionata in ottemperanza si poneva quindi in contrasto con il contenuto letterale e motivazionale della sentenza civile, al quale il giudice dell’ottemperanza è vincolato. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 48 l.r. n. 21/2001
L’importo determinato con le modalità di equiparazione di cui al comma 1, da ripartire sulla retribuzione mensile, è aggiornato ogni qualvolta si perverrà al rinnovo e/o modifiche e variazioni del CCRL dei dipendenti regionali
La disposizione disciplina l’equiparazione del trattamento economico del personale ex Italter e Sirap ai dipendenti regionali e non integra gli incrementi retributivi generalizzati previsti dai CCRL, oggetto della sentenza da eseguire.
La norma è richiamata implicitamente quale fondamento dell’azione di ottemperanza, diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve attenersi al contenuto letterale e motivazionale del giudicato da eseguire e non può estenderne l’oggetto a pretese espressamente escluse dalla pronuncia.
- Quando il giudicato riconosce gli incrementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva in occasione dei rinnovi contrattuali, tale statuizione non comprende automaticamente scatti di anzianità o progressioni economiche orizzontali, se la pronuncia li ha espressamente esclusi.
- Una disposizione regionale che disciplina l’equiparazione del trattamento economico di determinate categorie di personale non può essere utilizzata in sede di ottemperanza per ottenere voci retributive ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal giudicato, se non costituisce essa stessa l’oggetto della condanna.
- L’azione di ottemperanza non può trasformarsi in un nuovo giudizio di cognizione volto a ottenere il riconoscimento di diritti o differenze retributive non accertati dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
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