Sentenza del 15/01/2016 n. 581 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Provvedimento di diniego - Notifica all'interessato - Termini - Carattere perentorio - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002. La società aveva versato la prima rata, ma non aveva pagato integralmente le rate successive, sostenendo comunque la validità del condono. L'Agenzia delle Entrate ha contestato questa interpretazione, sostenendo che il beneficio potesse perfezionarsi esclusivamente mediante il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. La società ha inoltre dedotto l'illegittimità del diniego per difetto di sottoscrizione e per tardiva notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha respinto il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis si perfeziona soltanto con l'integrale pagamento delle somme dovute entro i termini previsti; il mancato pagamento delle rate successive alla prima legittima quindi l'Amministrazione a recuperare l'imposta originaria. La censura relativa alla sottoscrizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, mentre quella sulla tardiva notificazione è stata rigettata perché il termine per notificare il diniego non è perentorio. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo della contribuente è stato rigettato. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
La definizione agevolata si perfeziona solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla disposizione.
Il condono ex art. 9-bis è qualificato come condono tributario clemenziale e non produce effetti se il contribuente non paga integralmente e tempestivamente le somme dovute, anche quando il pagamento è rateizzato.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni che considerano efficaci alcune ipotesi di condono anche senza adempimento integrale sono insuscettibili di applicazione analogica.
Le diverse discipline di condono previste dalla legge non possono essere estese analogicamente all'art. 9-bis, poiché le norme di condono hanno carattere eccezionale.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 8
Il termine fissato all'ufficio per la notifica del diniego non può considerarsi perentorio.
La scadenza del termine per notificare il diniego di definizione della lite non comporta automaticamente la regolarità della domanda di condono né il perfezionamento degli effetti sostanziali e processuali.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La questione relativa alla sottoscrizione dell'atto di diniego non è stata esaminata nel merito in cassazione, perché il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Richiamato per le modalità di notificazione del diniego di definizione della lite fiscale.
Codice di procedura civile, art. 112
La doglianza per omessa pronuncia deve essere specificamente illustrata; una censura generica e non autosufficiente può essere dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nei condoni fiscali occorre distinguere tra discipline diverse: non è possibile applicare automaticamente a una fattispecie le regole più favorevoli previste per altri tipi di definizione agevolata.
- Quando la norma subordina il condono al pagamento integrale entro termini determinati, il pagamento parziale o il mancato versamento delle rate successive impedisce il perfezionamento del beneficio e consente il recupero del tributo originario.
- La rateizzazione non modifica il requisito dell'integralità del pagamento: il condono si perfeziona soltanto quando tutte le rate previste sono state pagate nei termini.
- Un termine previsto per la notificazione del diniego è perentorio solo se la legge collega espressamente alla sua scadenza la perdita del potere o il perfezionamento automatico della definizione; in assenza di tale previsione, la notifica tardiva non rende valido il condono.
- Le censure processuali, come l'omessa pronuncia o il difetto di sottoscrizione, devono essere formulate in modo specifico, documentato e autosufficiente, indicando con precisione la questione dedotta e l'errore commesso dal giudice.
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