Cassazione Penale, Sentenza n. 15945/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente censura: 1) la attribuzione del dolo specifico (anche in forma di dolo eventuale) per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sostenendo di essersi integralmente affidata al consulente/ragioniere Antonio Bozzardi e di essere stata all'oscuro dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; 2) la mancata e insufficiente motivazione in ordine alla determinazione delle pene accessorie, che la Corte di appello avrebbe confermato senza ricalcolare né motivare nonostante la riduzione della pena principale per prescrizione di alcuni capi; inoltre, con memoria la ricorrente chiede la revoca della confisca sostenendo di aver integralmente adempiuto agli obblighi tributari (documentazione prodotta).
La decisione
La Cassazione ritiene il ricorso fondato solo sul profilo relativo alle pene accessorie e alla confisca. In dettaglio: - Respinte (ricorso dichiarato inammissibile) le prime due censure sul dolo: la Corte di appello aveva motivato adeguatamente la responsabilità della Mastrolia, richiamando ruolo di legale rappresentante, dimensioni ridotte della cooperativa, ripetitività e numerosità delle fatture inesistenti e la deposizione che collegava la consegna delle fatture alla ricorrente. - Accolto l'ultimo motivo: la Corte di appello aveva confermato la durata delle pene accessorie senza motivazione; la Cassazione annulla la sentenza con rinvio quanto alla determinazione delle pene principali, delle pene accessorie e della confisca in relazione al capo D) (nuovo giudizio su questi punti ad altra sezione della Corte d'appello). - Annulla senza rinvio la sentenza limitatamente al capo C) perché estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
La norma richiede dolo specifico; la Corte ha ritenuto che il ruolo di legale rappresentante, la dimensione ridotta dell'ente, la ripetitività delle condotte e altri indici consentivano di inferire la consapevolezza/volontà richiesta dall'art. 2, nonostante l'affidamento ad un consulente.
Le pene accessorie per le quali esistono limiti minimi e massimi devono essere determinate in concreto con motivazione adeguata sulla base dei criteri dell'art. 133; non è sufficiente mantenere la durata stabilita in primo grado senza specifica valutazione.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 (richiamato dalla giurisprudenza)
La giurisprudenza richiamata (Sez. 3) riguarda il principio che le pene accessorie previste dalla normativa fiscale devono essere determinate e motivate autonomamente rispetto alla pena principale.
Massime di principio
- L'affidamento a un consulente/contabile non esonera automaticamente la responsabilità del legale rappresentante: il giudice valuta il ruolo del rappresentante, le dimensioni dell'ente, la ripetizione e l'ampiezza delle condotte illecite e altri indici concreti per inferire la consapevolezza.
- Per ottenere l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in reati tributari (art. 2 d.lgs. 74/2000) è necessario fornire prove solide e coerenti che dimostrino l'assenza totale di conoscenza/volontà dell'illecito; mere dichiarazioni di affidamento non sono di per sé sufficienti.
- Quando la pena principale è ridotta o estinta (anche per prescrizione), il giudice di merito deve comunque determinare e motivare autonomamente la durata delle pene accessorie sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.; la mancata motivazione su questo punto è motivo di annullamento con rinvio.
- La prescrizione può comportare l'annullamento senza rinvio delle parti di sentenza relative al reato estinto; per le parti non estinte è possibile il rinvio per nuova determinazione di pena e misure accessorie.
- La revoca o la limitazione della confisca per avvenuto pagamento o adempimento tributario è valutabile in sede di merito: l'onere probatorio e la valutazione delle conseguenze restano nelle mani del giudice al quale è rimessa la valutazione degli atti prodotti.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le censure sulla motivazione del fatto e del dolo sono difficili da accogliere se la decisione di merito è solidamente ancorata a indici probatori concreti e coerenti.
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