Sentenza del 21/01/2015 n. 133 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Notifica agli amministratori di fatto - Effettivo potere di amministrazione - Dichiarazioni ed informazioni assunte nel p.v.c. - Legittimazione passiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità degli avvisi di accertamento notificati ai soggetti che, pur non risultando amministratori formali, avrebbero esercitato in concreto il potere di amministrare e gestire la società. Dal processo verbale di constatazione emergevano dichiarazioni spontanee e informazioni rese dai clienti della S.r.l. e dai dipendenti di tali clienti, dalle quali risultava che i contribuenti gestivano effettivamente l'organizzazione e gli affari sociali. La questione era quindi se tali soggetti avessero legittimazione passiva e potessero essere destinatari degli avvisi.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta legittima: l'avviso di accertamento può essere notificato anche agli amministratori di fatto, quando sia provato il loro effettivo e stabile esercizio dei poteri di amministrazione, indipendentemente dall'assenza di una nomina formale. La mancata assunzione della carica non può essere utilizzata per eludere le responsabilità di chi dirige concretamente la società. È stata quindi riconosciuta la legittimazione passiva delle persone fisiche coinvolte.
Norme richiamate
Art. 2476, comma 7, codice civile
La norma costituisce un riferimento, sul piano civilistico, per riconoscere la responsabilità di chi esercita di fatto funzioni gestorie in una società a responsabilità limitata, anche se privo della carica formale.
Riforma del diritto societario in materia di amministratore di fatto
La riforma ha disciplinato espressamente la figura dell'amministratore di fatto sul piano penale; sul piano civile, il riconoscimento deriva dall'applicazione delle disposizioni esistenti, tra cui l'art. 2476, comma 7, cod. civ.
Massime di principio
- La responsabilità e la legittimazione passiva possono derivare dall'effettivo esercizio dei poteri gestori, anche in assenza di una nomina o di un incarico formalmente documentato.
- Per qualificare un soggetto come amministratore di fatto occorre una prova concreta del suo ruolo direttivo e gestionale, desumibile anche da dichiarazioni di clienti, dipendenti e altri soggetti informati sui fatti.
- La mera titolarità formale della carica non è decisiva: conta chi prende concretamente le decisioni, organizza l'attività e gestisce gli affari della società.
- L'amministratore di fatto non può invocare l'assenza di una carica formale per sottrarsi alle responsabilità connesse alla gestione effettivamente svolta.
- Le dichiarazioni e le informazioni raccolte nel processo verbale di constatazione possono costituire elementi probatori rilevanti, purché idonei a dimostrare in modo coerente e concreto l'effettivo potere di amministrazione.
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