Cassazione Penale, Ordinanza n. 33469/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 dicembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il primo motivo investiva, in modo ritenuto inammissibile, profili di valutazione del fatto ai fini della determinazione della pena, senza dedurre specifici vizi di illogicità della motivazione. Il secondo motivo riguardava la recidiva ed è stato giudicato generico, poiché la Corte di merito aveva valorizzato numerosi precedenti penali, anche specifici, ritenendoli espressivi di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, avuto riguardo alla loro epoca, alla gravità dei fatti e alla maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in misura equitativa.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito ai fini della determinazione della pena, se non indica specifici e decisivi profili di illogicità della motivazione.
- La doglianza sulla recidiva è generica quando non si confronta puntualmente con la motivazione di merito che abbia valorizzato precedenti penali numerosi e specifici, l'epoca dei precedenti, la gravità dei fatti e la concreta maggiore propensione a delinquere dell'imputato.
- La mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi considerati dal giudice di merito non è sufficiente a superare il giudizio di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo i casi esclusi dalla legge, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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