Cassazione Penale, Sentenza n. 47940/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria alla luce di presunte prove nuove (deposizione del teste Campolo) che avrebbero escluso la responsabilità dell'imputato in relazione alle 'dichiarazioni di intenti' connesse alle contestate violazioni IVA; 2) carenze motivazionali circa la sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che non sia stata adeguatamente valutata la posizione dell'incensurato ricorrente e l'affievolirsi del quadro probatorio; 3) in subordine, censura sulla scelta della misura cautelare e richiesta di misure meno afflittive, già concesse ad altri coimputati, anche alla luce del decorso del tempo. Successivamente il difensore ha comunicato rinuncia al ricorso dandone atto con nota, e ha segnalato la cessazione della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inefficace la rinuncia formalmente manifestata dal difensore in assenza di procura speciale ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p., e ha valutato che la sopravvenuta modifica della misura cautelare (sostituzione della custodia in carcere con obbligo di dimora e presentazione alla p.g., e successiva modifica del luogo di esecuzione) ha reso privo di interesse soltanto il terzo motivo. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha confermato che la censura si risolveva in una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito e che il controllo in sede di legittimità è limitato alla verifica della logica e della correttezza giuridica della motivazione, non alla riconsiderazione dei fatti. Pertanto le censure sono state giudicate inammissibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore non produce effetti in assenza di procura speciale; quindi la mera comunicazione della rinuncia senza la preventiva procura speciale rende inefficace la rinuncia.
Consente la trattazione scritta in determinate ipotesi straordinarie; richiamata per motivare la procedura adottata nel giudizio.
Riferimento alla delibazione delle dichiarazioni rese in altro procedimento; la Corte ha ritenuto compiuta la valutazione e la delibazione delle dichiarazioni già esaminate in precedenti provvedimenti.
Prevede la condanna alle spese processuali e l’eventuale irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per liquidare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è efficace solo se effettuata con le forme e le procure richieste dall'ordinamento (art. 589 c.p.p.); una rinuncia anomala può non produrre effetti e il giudice di legittimità ne verifica la regolarità formale.
- La sopravvenuta revoca o modifica della misura cautelare può rendere alcune doglianze prive di interesse; tuttavia la modifica non sostituisce automaticamente l'esame di tutti i motivi se la rinuncia non è valida.
- La Corte di Cassazione non è sede di rinnovazione probatoria: non rivede la ricostruzione dei fatti né rivaluta l'attendibilità delle fonti, ma verifica la logica e la conformità del ragionamento del giudice di merito ai principi di diritto; le censure che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
- Per impugnare la sussistenza delle esigenze cautelari in Cassazione è necessario denunciare violazioni di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; osservazioni generiche sull'affievolimento delle prove o sul buon comportamento personale del ricorrente difficilmente sono idonee.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria: valutare con attenzione la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.
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