Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49786/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. per mancato rispetto del mandato della sentenza di annullamento della Cassazione; mancata e contrastante valutazione della prova e motivazione illogica riguardo alla consapevolezza del Baruffa circa la provenienza dai conti sociali della somma di €195.000; difetto di correlazione tra imputazione e decisione (sostanziale ricostruzione del cosiddetto "svuotamento" della fideiussione, non espressamente contestato nel capo E); carenza di elementi per affermare il concorso causale del Baruffa nella bancarotta per distrazione; errata qualificazione come distrattiva della perdita della garanzia fideiussoria prestata da terzo; contestazione della qualificazione dell'aggravante del danno patrimoniale di ingente gravità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in gran parte: ha censurato la Corte d'appello per violazione dell'art. 627 c.p.p., perché non ha adempiuto al preciso mandato della sentenza rescindente di verificare e motivare se Baruffa conoscesse l'origine illecita della provvista (prelievo di €195.000), non avendo adeguatamente esaminato documenti e la testimonianza rilevante (es. Rinaldi) né le eventuali disponibilità autonome della Biavati. La Cassazione ha chiarito che il momento consumativo della distrazione è il prelievo dai conti societari e che la valutazione della consapevolezza dell'imputato richiede indici concreti e non il mero principio del "non poteva non sapere". Ha inoltre precisato che la questione se lo "svuotamento" di una fideiussione prestata da un terzo integri distrazione è problematica e va valutata con prudenza. Non ha invece accolto la censura sul mutamento del fatto (violazione degli artt. 521, 522 e 604 c.p.p.), ritenendo che il tema dello svuotamento della fideiussione fosse noto nel processo. In conclusione la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame sui punti indicati dalla Cassazione (in particolare sulla prova della consapevolezza della provenienza dei fondi); la questione dell'aggravante è stata rimessa alla decisione successiva del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento e a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema indicato dalla Cassazione; non può eludere l'indagine che era stata richiesta.

  • art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle censure sulla correlazione tra imputazione e sentenza; la Cassazione ha escluso la lesione del diritto di difesa quando il tema era noto e difendibile nel corso del processo.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento al divieto di giudicare su un fatto diverso da quello contestato; la Corte ha ritenuto che non fosse ravvisato un mutamento radicale del fatto tale da ledere il diritto di difesa.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito delle censure per violazione del diritto di difesa; la Cassazione ha valutato la questione alla luce della giurisprudenza di legittimità sulla correlazione imputazione/sentenza.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento al canone di valutazione della prova indiziaria: la motivazione non può limitarsi a presunzioni generiche ma deve valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi.

  • art. 216 legge fallimentare (L.F.)

    Rilevante per la nozione di bancarotta per distrazione; la Cassazione richiede cautela nel ritenere "distrattiva" la perdita della garanzia fideiussoria prestata da un terzo estraneo alla società, a differenza dei casi in cui la stessa società presta garanzie o compie atti che depauperano il proprio patrimonio.

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare (L.F.)

    Norma che disciplina l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; la sua applicazione è stata rimessa al giudice di merito dopo la decisione sulla responsabilità.

  • Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 (Carelli)

    Principio secondo cui il momento consumativo della distrazione è il prelievo dai fondi societari e che la successiva destinazione del denaro non sostituisce la rilevanza dell'originario prelievo; utile per delimitare il punto di riferimento probatorio.

  • Sez. 5, n. 32467 del 16/04/2013 (Quiriconi)

    Giurisprudenza che ha ritenuto possibile qualificare come distrazione la prestazione di garanzie (fideiussorie/ipotecarie) quando posta in essere dalla società senza corrispettivo e determinante un pregiudizio per la massa dei creditori; ma la Corte richiede attenzione nel caso di garanzie prestate da terzi estranei.

  • Sez. 5, n. 9316 del 03/02/2021 (Fracassa)

    Ulteriore pronuncia che individua i casi in cui la prestazione di garanzia può integrare distrazione, tipicamente quando il depauperamento proviene dall'attività della stessa società.

  • Sez. 5, n. 48781 dell'11/11/2004 (Pm in proc. Corrado)

    Pronuncia citata dalla Corte territoriale per sostenere che la cessione simulata di un bene della garante poteva integrare distrazione, ma la Cassazione ha invitato alla prudenza nell'estendere quel principio a garanzie prestate da terzi estranei.

  • Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019 (Marrini)

    Richiamata per il principio che la Corte del rinvio, pur libera nella valutazione delle risultanze probatorie, è vincolata a conformare la propria indagine al quadro logico-giuridico delineato dalla sentenza di annullamento.

  • Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013 (Di Benedetto)

    Citata a supporto del principio che il giudice del rinvio non può ripetere i vizi di motivazione del provvedimento annullato e deve compiere le indagini richieste dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio è tenuto a conformarsi al mandato motivazionale della Cassazione: deve svolgere le indagini indicate dalla sentenza di annullamento e motivare secondo lo schema logico-giuridico indicato, senza eludere i punti decisivi richiesti dalla Suprema Corte.
  • Nel reato di bancarotta per distrazione il momento consumativo va individuato nel prelievo o nella sottrazione delle somme dalle casse societarie; la destinazione successiva del denaro non sostituisce la rilevanza probatoria del prelievo originario.
  • Per affermare il concorso di un terzo in una distrazione societaria è necessario provare, con indizi concreti e valutati secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, la consapevolezza e il contributo causale di tale terzo circa l'origine illecita della provvista.
  • La perdita della garanzia fideiussoria prestata da un terzo non integra automaticamente il reato di distrazione: occorre distinguere i casi in cui è la società stessa a depauperare il proprio patrimonio da quelli in cui il depauperamento riguarda beni di un garante estraneo; la qualificazione penale dipende dalla natura dell'operazione e dalla correlata lesione patrimoniale della massa creditoria.
  • Una modifica apparente della ricostruzione fattuale in sentenza non configura di per sé violazione del diritto di difesa se l'imputato ha avuto nel processo la concreta possibilità di difendersi sul punto e il nuovo apprezzamento rientra nell'oggetto dell'istruttoria.
  • Sulle aggravanti (es. danno patrimoniale di rilevante gravità) il giudice di merito deve decidere solo dopo aver chiarito la responsabilità: l'accertamento del danno è logicamente successivo e non è autonomamente consolidabile se manca o è incerto il riconoscimento della colpevolezza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.