Cassazione Penale, Sentenza n. 48319/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di concorso in rapina, sequestro di persona e associazione per delinquere. Con un unico motivo articolato in cinque punti il ricorrente deduce la violazione di legge e chiede la riqualificazione dei fatti in favoreggiamento reale: (1) la rivendita dell'autovettura sarebbe stata mera utilità per il profitto del reo principale e non partecipazione alla rapina; (2) la dazione di denaro ricevuta dallo zio Cirivilleri per l'acquisto dell'auto escluderebbe la partecipazione alla rapina e alla spartizione del provento; (3) la conversazione intercettata del 21/04/2022 sarebbe stata equivocamente riferita all'indagato e in realtà riguarderebbe altri interlocutori; (4) i colloqui in carcere con il fratello, valorizzati come elementi per il delitto associativo, sarebbero finalizzati a sollecitare confessioni e non a organizzare istruzioni associative; (5) si contesta un presunto travisamento di una intercettazione richiamata dall'ordinanza di applicazione della misura. In sintesi il ricorso mira a ottenere la riconsiderazione della qualificazione giuridica dei fatti e la revoca/sostituzione della misura cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze mirino a una rivalutazione del materiale indiziario, non consentita in sede di legittimità, e che l'ordinanza impugnata abbia fornito congrua motivazione, valorizzando plurimi elementi di carattere indiziario a carico del ricorrente (tra cui l'indicazione come referente per il sostentamento dei familiari dei sodali detenuti, la destinazione di una quota del provento e le istruzioni al fratello su cosa dichiarare). È stato inoltre ritenuto che l'eventuale travisamento di una singola intercettazione non fosse decisivo, dato il complesso quadro indiziario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non deriva dalla pronuncia la rimessione in libertà; il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Usato dalla Corte come base per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti da compiere in mancanza di remissione in libertà a seguito del provvedimento di inammissibilità
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata a supporto della possibilità di pronunciare sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio di merito: i motivi che chiedono una diversa lettura delle intercettazioni o degli indizi vengono spesso dichiarati inammissibili se si limitano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti
- Per ottenere la revoca o sostituzione della custodia cautelare in sede di legittimità è necessario mettere in luce vizi giuridici rilevanti o violazioni processuali/di diritto, non semplici alternative interpretative dei medesimi elementi indiziari
- La presenza di plurimi elementi indiziari collegati tra loro rende meno decisivo il possibile travisamento o il dubbio su una singola prova: la valutazione complessiva può comunque reggere la misura cautelare
- Le intercettazioni devono essere contestualizzate: una lettura alternativa deve essere fondata su dati nuovi o errori formali nella valutazione, altrimenti tende a essere rigettata in sede di legittimità
- Le condanne per inammissibilità (spese e somme a favore della Cassa delle ammende) sono previste quando il ricorso risulti manifestamente infondato o volto solo a rivedere la valutazione di merito senza profili di diritto apprezzabili
- Se si propone impugnazione contro misure cautelari, è strategico documentare elementi nuovi sopravvenuti o evidenziare specifici vizi procedurali/violazioni di legge per sfuggire al filtro di inammissibilità della Cassazione
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