Cassazione Civile, Ordinanza n. 01119/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso comunicata alla controparte e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state compensate integralmente, come richiesto nell'atto di rinuncia e in applicazione dell'art. 391 c.p.c. Non vi è stata decisione sul merito delle censure originariamente proposte.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello aveva parzialmente accolto l'impugnazione di un soggetto che aveva agito contro una società cooperativa in liquidazione, condannando la società al pagamento di euro 258.330,88 oltre accessori. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello. Nel giudizio di legittimità la controparte ha resistito con controricorso. Prima della decisione sul merito, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., chiedendo la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
norma richiamata quale base della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente.
norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia comunicata alla controparte e per disporre la compensazione delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta comunicata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite secondo quanto previsto dalla disciplina processuale richiamata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01029/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01031/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01033/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01035/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01038/2025 del 16/01/2025
- ordinanza_civile · 16 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01039/2025 del 16/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →