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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2566/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Il difensore deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il ricorrente con dichiarazione del 23/12/2021 ha formalmente rinunciato al ricorso, avendo ottenuto una sentenza di applicazione di pena e la rimessione in libertà. Per tale motivo non si è esaminato il merito della doglianza e non è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali né di una somma in favore della cassa delle ammende. Provvedimento adottato l'11 gennaio (data integrale non indicata nel testo).

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La norma disciplina le esigenze cautelari che giustificano la custodia cautelare; la doglianza sosteneva che la motivazione del provvedimento impugnato fosse carente o manifestamente illogica rispetto a queste esigenze.

  • Principio di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (rinuncia all'impugnazione)

    La Corte interpreta la rinuncia formale del ricorrente come causa di sopravvenuta carenza di interesse, comportando l'inammissibilità del ricorso e l'impossibilità di esaminare il merito.

Massime di principio

  • La rinuncia formale all'impugnazione determina di norma la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso, salvo che persistano altri interessi giuridicamente rilevanti.
  • Se il ricorrente ottiene nel frattempo una decisione che soddisfa l'interesse impugnatorio (es. applicazione di pena e rimessione in libertà), il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile senza entrare nel merito.
  • La rinuncia deve essere dichiarata formalmente e risultare dagli atti per produrre l'effetto di estinzione dell'interesse all'impugnazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità per mancanza d'interesse di solito esclude anche l'imposizione delle spese processuali e di somme a beneficio della cassa delle ammende, salvo diverse disposizioni.
  • Prima di rinunciare a un ricorso conviene verificare l'assenza di interessi residui (conseguenze patrimoniali, effetti sulla recidiva, esiti accessori) che possano rendere ancora utile l'impugnazione.
  • La Corte non valuta il merito della questione se la pronuncia è fondata sull'inammissibilità; pertanto, eventuali vizi del provvedimento di merito rimangono non esaminati e potrebbero richiedere autonome iniziative difensive se persistenti.

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