Cassazione Penale, Ordinanza n. 22204/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso investe l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha respinto la domanda di ammissione all'affidamento in prova terapeutico e, in subordine, alla detenzione domiciliare. Il ricorrente sosteneva, secondo quanto si ricava dalla motivazione di legittimità, che il giudice di sorveglianza non avrebbe correttamente valorizzato le risultanze del trattamento e avrebbe dovuto ammetterlo al beneficio. La Corte rileva però che le censure erano manifestamente infondate e, in parte, non consentite perché consistevano nella mera riproposizione di profili già vagliati dal giudice specializzato. Dalla motivazione emerge che il Tribunale aveva valutato in senso negativo la pericolosità sociale desunta da precedenti penali e carichi pendenti, l'assenza di riscontro dell'attività lavorativa prospettata per l'esecuzione penale esterna e la mancanza di revisione critica del proprio agito, persino con perseveranza nella tesi del complotto. Quanto all'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990, la Corte ribadisce che il programma terapeutico richiede collaborazione del soggetto e non può essere concesso a chi sia attualmente pericoloso, perché tale condizione esclude in radice la funzionalità del trattamento ai fini del reinserimento e della prevenzione dei reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione irrituale e connotata da colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata. È stata inoltre disposta l'oscurazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Per l'affidamento in prova richiesto per ragioni terapeutiche il giudice deve verificare i presupposti soggettivi e oggettivi e compiere una valutazione complessa sulla probabilità di successo del programma terapeutico, considerando pericolosità del condannato e idoneità del trattamento al reinserimento sociale.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e altri dati identificativi quando ciò sia imposto dalla legge.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata ai fini della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
L'affidamento terapeutico non può essere concesso al condannato tossicodipendente attualmente pericoloso, poiché il programma terapeutico presuppone la collaborazione dell'interessato.
Massime di principio
- La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve escludere automatismi e verificare la meritevolezza del condannato e l'idoneità della misura al reinserimento sociale.
- Per l'affidamento in prova a fini terapeutici il giudice deve valutare in modo complessivo la probabilità di successo del programma, tenendo conto della pericolosità residua e della concreta collaborazione dell'interessato; se la pericolosità attuale nega in radice la collaborazione richiesta, la misura non è concedibile.
- Anche la detenzione domiciliare richiede una valutazione delle relazioni trattamentali, ma il giudice non è vincolato ai giudizi in esse contenuti e deve apprezzare autonomamente personalità, stile di vita e pericolosità residua in rapporto alle finalità rieducative.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate dal giudice di merito specializzato senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
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